Le società controllate e collegate
L'art. 2359 c.c. indica i criteri per individuare le società controllate e collegate; tale distinzione è di fondamentale importanza perché in presenza di questi rapporti saranno applicabili le norme relative alla sottoscrizione ed acquisto reciproco di azioni. Vediamo le due ipotesi:
società controllate |
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società collegate |
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Sempre l'art. 2359 specifica come devono essere calcolati i voti in casi
particolari, ed infatti è stabilito che Ai fini dell'applicazione del
calcolo delle percentuali in tema di controllo, si computano anche i voti
spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Un chiarimento deve essere fatto, in merito alla ipotesi delle società
collegate, in relazione all'ipotesi della "influenza notevole" che una società
può esercitare su un'altra, quando questa si verifica? E quando si verifica
l'influenza dominante in virtù dei particolari vincoli contrattuali che dà luogo
al fenomeno del controllo?
Cominciamo da quest'ultimo caso, e qui ci risponde lo stesso articolo 2359,
quando si riferisce ai "particolari vincoli contrattuali" di una società
rispetto ad un'altra, facciamo il caso, ad esempio, che una società si impegni a
fornire una notevole quantità di prodotto ad un'altra società, tanto che questa
attività impiega gran parte delle sue risorse, facendo diventare l'altra società
il suo maggior cliente, determinante per la sua attività economica; questo
potrebbe essere un caso di influenza dominante in virtù di particolari vincoli
contrattuali. Si tratta quindi di verifiche da fare caso per caso e che quindi
non si presumono.
In merito alla "influenza notevole" che dà luogo al fenomeno del collegamento, questa è presunta nelle ipotesi di partecipazione azionarie indicate in tabella, mentre negli altri casi sarà necessario andare a verificare una per una le singole ipotesi, secondo la Corte di Cassazione si ha l'influenza notevole quando :" l'influenza notevole sia il riflesso di intese dirette al realizzo di finalità comuni, mediante una politica societaria convergente e l'utilizzo di risorse patrimoniali attinte da ciascuna delle società partecipanti al gruppo" ( cass. sez III sent. n. 15879\2007); si tratta di una sentenza riferita al vecchio articolo 2359 ma comunque utilizzabile, come esempio, anche in relazione al riformato articolo 2359.
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