Le partecipazioni nelle società quotate nei
mercati regolamentati
(partecipazioni rilevanti- partecipazioni reciproche)
Il d.lgs. del 1998 n.58 agli articoli 120 e 121 , ha dettato le regole per individuare i soggetti che detengono la proprietà di azioni o quote di società quotate e per disciplinare le ipotesi delle partecipazioni reciproche tra società quotate.
In primo luogo il legislatore si è preoccupato di individuare quali fossero realmente gli assetti proprietari delle società quotate, individuando delle ipotesi dove, in presenza di partecipazioni in una società quotata in Italia, e necessario comunicare alla Consob tale partecipazione; ciò, però, non è sempre necessario, ma lo diverrà quando si superano i limiti indicati dallo stesso articolo 120; cerchiamo allora di capire come si svolge questa intricata situazione, individuando, in primo luogo, quando abbiamo le partecipazioni rilevanti (quelle che fanno scattare l'obbligo della comunicazione).
In primo luogo per verificare la misura della partecipazione si fa riferimento solo alle partecipazioni azionarie con diritto di voto, le uniche che possano davvero influire sulla vita della società, ciò precisato..
partecipazioni rilevanti |
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In entrambi i casi è necessario inviare comunicazione alla Consob ed alla
società partecipata entro i termini fissati dalla Consob con suo regolamento.
Nel caso in cui non sia effettuata la comunicazione, il diritto di voto inerente
alle azioni quotate per le quali sono state omesse le comunicazioni previste non
può essere esercitato, ma le azioni sono computate ai fini delle regolare
costituzione dell'assemblea.
La delibera presa con i voti determinanti di queste azioni può essere annullata
secondo le norme previste per l'invalidità delle deliberazioni assembleari.
Passiamo, ora, alle ipotesi di partecipazioni reciproche:
Questa ipotesi è diversa dalla precedente, perché in quel caso si fa l'ipotesi di un soggetto che detiene certe percentuali di azioni, mentre qui abbiamo il caso di enti che si partecipano reciprocamente, come dire che la società Tizia detiene partecipazioni della società Caia, ma anche la società Caia detiene partecipazioni della società Tizia, e queste sono le ipotesi dell'art. 121.
Siamo al di fuori dei casi dell'art. 2359 bis, dispone l'art. 121 del d .lgs.
58\88 e quindi al di fuori di ipotesi di controllo tra l'una e l'altra società
partecipata, abbiamo allora semplici ( si fa per dire) incroci azionari.
Qui accade che si verifica una sorta di gara tra chi riesce ad avere prima un
certa percentuale di azioni dell'altra società, facciamo un esempio.
La società Tizia, quotata, ha una partecipazione azionaria del 1% nella
società Caia, anche lei quotata e a sua volta la società Caia ha la stessa
partecipazione nella società Tizia.
Sennonché Tizia compra azioni di Caia, e altrettanto fa Caia con Tizia;
ora non mi chiedete perché lo fanno, ma lo fanno, e compra oggi, compra domani,
succede che il 1° marzo Tizia S.p.a. riesce ad ottenere più del 2% delle azioni
con diritto di voto della Caia S.p.a. e Caia riesce ad ottenere, il 3
marzo, più del 2% delle azioni con diritto di voto della Tizia s.p.a.
Quindi in questa gara ad ottenere di più, Tizia arriva prima di 2 giorni,
superando il 1° marzo il limite del 2% delle azioni di Caia che ha superato lo
stesso limite solo il 3 marzo.
Caia S.p.a. allora , perdente di questa immaginaria gara, avendo superato
successivamente il limite del 2% andrà incontro ad una serie di svantaggi ed
esattamente:
1. non potrà votare nell'assemblea della società partecipata (Tizia) per le
azioni eccedenti il 2% del capitale della società Tizia;
2. le azioni possedute dalla società Caia nella società Tizia che vanno oltre il
limite del 2% dovranno essere vendute entro 12 mesi dalla data in cui ha
superato detto limite;
3. se la vendita non avviene in quel termine, tutta la partecipazione che la
società Caia ha nella Tizia S.p.a. non avrà diritto di voto.
Il limite del 2% è quindi essenziale per società entrambe quotate, e la stessa disciplina si applica anche quando una società quotate ha un partecipazione in una società non quotata o in una S.r.l. solo che il limite non sarà più del 2% , ma del 10%, ricordando però, che poiché si tratta di partecipazioni reciproche, per rendere applicabile la normativa, sarà necessario che la società non quotata non debba avere più del 2% della società quotata.
Nel nostro esempio abbiamo dato per certo chi "ha fatto prima" a superare i limiti previsti del 2 oppure del 10%, ma nel caso in cui non fosse possibile accertare la data del superamento dei limiti, l'art. 121 dispone che la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo diverso accordo. Riassumiamo il tutto nella sottostante tabella.
partecipazioni reciproche |
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la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite; in mancanza il diritto di voto e sospeso |
Un ultima questione riguarda le c.d. partecipazioni triangolari. In questo caso abbiamo un soggetto che detiene più del 2% della partecipazione di una società quotata, ma tale soggetto a sua volta controlla un'altra società, esemplifichiamo:
La società Tizia detiene più del 2% della società Caia, ma la società Tizia,
a sua volta, controlla la società Sempronia.
Una situazione del genere potrebbe portare un sostanziale aggiramento della
disciplina della partecipazioni reciproche, perché, nei fatti, ma non
giuridicamente, le società Tizia (controllante) e Sempronia (controllata) sono
la stessa società.
E allora se così stanno le cose si stabilisce (art. 121 comma 3) che la società
Caia non più acquistare più del 2% della società Sempronia (controllata da
Tizia). Se però supera tale limite la conseguenza sarà solo la sospensione del
diritto di voto per la partecipazione eccedente il 2%. Alla luce di quanto detto
si può quindi comprendere il senso del terzo comma dell'art. 121 che così
recita:
Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al due per cento del capitale di una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo. |
Tutti i limiti che abbiamo visto però, possono essere superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.
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