Acquisto e sottoscrizione di azioni
(acquisto- sottoscrizione-
sottoscrizione reciproca)
I rapporti tra società appartenenti ad un gruppo sono oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, soprattutto in merito all'acquisto ed alla sottoscrizione di azioni della controllante da parte della controllata perché, attraverso queste operazioni, si può creare un capitale sociale in tutto o in parte fittizio. Vediamo, quindi, come il codice civile disciplina le due ipotesi:
acquisto di azioni o quote da
parte di società controllate Art. 2359-bis c.c. |
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Se non vengono osservate queste regole la società controllata
che ha acquistato le azioni le deve vendere entro un anno dall'acquisto.
Se non si provvede alla alienazione sarà necessario annullarle e ridurre il
capitale sociale della controllante; a queste operazioni provvederà l'assemblea
o, in mancanza, il tribunale su richiesta degli amministratori o dei sindaci
(art. 2359 ter c.c.).
Vi sono, però, dei casi in cui è possibile non rispettare i limiti imposti dalla
legge per l'acquisto delle azioni da parte della controllata, vediamoli:
casi in cui è possibile l'acquisto di azioni da parte della società controllata |
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Anche in questi casi, però, è necessario rispettare il rapporto di 1\5 tra le azioni acquistate e il capitale della controllante. Nel caso in cui ciò non avvenga si procederà nel modo ordinario, con la differenza che il termine per vendere le azioni sarà di tre anni e non di un anno.
Passiamo, ora, all'ipotesi di
sottoscrizione di azioni da parte
della controllata.
A differenza di quanto abbiamo visto per l'acquisto delle azioni, alla società
controllata è sempre vietato sottoscrivere le azioni controllante sia che
avvenga direttamente sia che avvenga indirettamente. Vediamo le due ipotesi:
sottoscrizione diretta: la società controllata sottoscrive le azioni in prima persona |
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sottoscrizione indiretta: un terzo sottoscrive le azioni per conto della società controllata |
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In tutte e due le ipotesi se si riesce e dimostrare la mancanza di colpa, che è quindi presunta, si è esonerati da responsabilità.
Consideriamo, infine, l'ipotesi di sottoscrizione reciproca di azioni che è vietata solo in caso di costituzione o di aumento del capitale sociale indipendentemente dal fatto che tra le due società ci sia un rapporto di controllo.
sottoscrizione
reciproca art. 2360 c.c. |
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La disciplina che abbiamo appena visto riguarda le società non quotate nei mercati regolamentati, mentre per le società quotate la relativa disciplina è contenuta negli articoli 120 e 121 d.lgs. 58\1998;
Per intendere la questione bisognerà affrontare sia il problema delle partecipazioni sia quello dei limiti di tali partecipazioni reciproche in queste società quotate, di cui si parlerà più innanzi.
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