Contenuto contratto
Il codice civile stabilisce il contenuto minimo indispensabile del
contratto sociale, cioè dell'atto costitutivo. Vediamoli ( in corsivo i
collegamenti ipertestuali).
contenuto
dell'atto costitutivo
art.
2295 c.c. |
1) il cognome e il nome, il luogo
e la data di nascita, il domicilio, la
cittadinanza dei soci
2) la
ragione sociale
;
3) i soci che hanno l'amministrazione e la
rappresentanza della società;
4) la sede sociale
e le eventuali sedi secondarie;
5) l'oggetto
sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad
essi attribuito e il modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di
opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono
essere ripartiti e la quota di ciascun socio
negli utili e nelle perdite;
9) la durata--> a tempo determinato |
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Non tutte le indicazioni sono necessarie per
ottenere l'iscrizione della società, poiché in alcuni casi la loro
mancanza può essere integrata da disposizioni legislative.
Mancando i nomi degli amministratori (n.3) soccorreranno le regole
che attribuiscono l'amministrazione (disgiuntiva) e la
rappresentanza a tutti i soci
( art. 2257 c.c.).
In assenza della determinazione dei conferimenti (n.6) si applicherà
le regola prevista dal comma 2 dell'art. 2253 c.c. secondo cui in
mancanza di determinazione dei conferimenti i soci dovranno
conferire in parti uguali tra loro quanto è necessario per il
conseguimento dell'oggetto sociale
Se non sono indicate le norme per la distribuzione degli utili
(n.8), si ricorrerà alla regola che li vuole proporzionali ai
conferimenti (art. 2263 c.c.).
La mancata indicazione della durata comporterà l'applicazione delle
regole previste per la società a tempo indeterminato ( art. 2285
c.c.).
Devono essere indicati, invece la ragione sociale (n.2), la sede
sociale (n.4), l'oggetto sociale (n.5).
La mancata indicazione di questi elementi comporterà l'impossibilità
di registrazione della società, ma la società, non registrata potrà
continuare ad esistere come collettiva irregolare.
La società è quindi valida, ma irregolare, sempreché non si tratti
semplicemente di mancata indicazione di queste voci nel contratto
sociale, ma di mancanza assoluta di questi elementi della società;
in tal caso più che di impossibilità di registrazione della società,
è più opportuno parlare di nullità del contratto sociale.
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