Contenuto contratto

Il codice civile stabilisce il contenuto minimo indispensabile del contratto sociale, cioè dell'atto costitutivo. Vediamoli ( in corsivo i collegamenti ipertestuali).

contenuto dell'atto costitutivo
art. 2295 c.c.
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci
2) la ragione sociale
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società; 
4) la sede sociale e le eventuali sedi secondarie; 
5) l'oggetto sociale
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; 
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; 
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata--> a tempo determinato

Non tutte le indicazioni sono necessarie per ottenere l'iscrizione della società, poiché in alcuni casi la loro mancanza può essere integrata da disposizioni legislative.
Mancando i nomi degli amministratori (n.3) soccorreranno le regole che attribuiscono l'amministrazione (disgiuntiva) e la rappresentanza a tutti i soci
( art. 2257 c.c.).
In assenza della determinazione dei conferimenti (n.6) si applicherà le regola prevista dal comma 2 dell'art. 2253 c.c. secondo cui in mancanza di determinazione dei conferimenti i soci dovranno conferire in parti uguali tra loro quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale
Se non sono indicate le norme per la distribuzione degli utili (n.8), si ricorrerà alla regola che li vuole proporzionali ai conferimenti (art. 2263 c.c.).
La mancata indicazione della durata comporterà l'applicazione delle regole previste per la società a tempo indeterminato ( art. 2285 c.c.).

Devono essere indicati, invece la ragione sociale (n.2), la sede sociale (n.4), l'oggetto sociale (n.5).
La mancata indicazione di questi elementi comporterà l'impossibilità di registrazione della società, ma la società, non registrata potrà continuare ad esistere come collettiva irregolare.
La società è quindi valida, ma irregolare, sempreché non si tratti semplicemente di mancata indicazione di queste voci nel contratto sociale, ma di mancanza assoluta di questi elementi della società; in tal caso più che di impossibilità di registrazione della società, è più opportuno parlare di nullità del contratto sociale.

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