Autonomia patrimoniale
Le società di persone non sono delle persone giuridiche, come quelle
di capitali. La principale conseguenza sta nel fatto che i soci
rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dalla
società.
Tuttavia la società di persone costituisce un proprio patrimonio del
quale possono disporre solo gli organi della società, e non i singoli
soci; tale patrimonio è la principale garanzia dei creditori sociali per
le obbligazioni assunte dalla società.
Trattandosi, però, di semplice autonomia patrimoniale, il creditore
sociale può attaccare, in maniera più o meno diretta secondo il tipo di
organizzazione sociale, il patrimonio personale del singolo socio se il
patrimonio della società risulta insufficiente.
Ciò non significa, però, che queste società non abbiano soggettività
giuridica.
Numerose norme del codice civile ( v. ad es. artt. 2266, 2659, 2839)
prendono in considerazione la società in quanto tale, come soggetto
distinto dalle singole persone dei soci. Di conseguenza si può ritenere
che tali enti abbiano soggettività giuridica, anche se questa non
coincide con la personalità giuridica vera e propria che è invece
appannaggio delle società di capitali.
Se si accoglie questa tesi si possono vedere sotto un nuova luce i
rapporti tra società e soci come rapporti tra soggetti diversi;
ad es. nel caso di debiti contratti dalla società si può ritenere che il
socio risponda per debito altrui e abbia conseguentemente diritto di
regresso verso la società nel caso in cui abbia pagato. |