Articolo 2272. Cause di
scioglimento.
La società si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei
mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
Art. 2273. Proroga tacita.
La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso
il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le
operazioni sociali.
Art. 2274. Poteri degli
amministratori dopo lo scioglimento.
Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano
il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che
siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
Art. 2275. Liquidatori.
Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e
i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da
uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in
caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.
I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in
ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.
Art. 2276. Obblighi e
responsabilità dei liquidatori.
Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle
disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia
diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.
Art. 2277. Inventario.
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti
sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo
successivo all'ultimo rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali,
e redigere, insieme con gli amministratori,l'inventario dal quale
risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario
deve essere
sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.
Art. 2278. Poteri dei liquidatori.
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e,
se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in
blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.
Essi rappresentano la società anche in giudizio.
Art. 2279. Divieto di nuove
operazioni.
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e
solidalmente per gli affari intrapresi.
Art. 2280. Pagamento dei debiti
sociali.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i
beni sociali, finche non siano pagati i creditori della società o non
siano accantonate le somme necessarie per pagarli.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei
debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti
ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie,
nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte
di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i
soci il debito del socio insolvente.
Art. 2281. Restituzione dei beni
conferiti in godimento.
I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di
riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o
deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno
diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva
l'azione contro gli amministratori.
Art. 2282. Ripartizione
dell'attivo.
Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei
conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in
proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.
L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è
determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o,
in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui
furono eseguiti.
Art. 2283. Ripartizione di beni in
natura.
Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si
applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni. |