È possibile che sia utilizzato come marchio un nome diverso dal titolare dello stesso; in tal caso l'art. 8 del codice della proprietà industriale dispone che:
nome di persona non notorio | è possibile usare questi nomi come marchio anche senza il consenso dell'interessato purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi |
Abbiamo visto che l'uso di questi nomi è consentito liberamente purché non risulti dannoso per l'interessato; anche in questo caso, però, l'ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso dell'interessato o, dopo la sua morte, dal consenso del coniuge dei figli e, in mancanza, o dopo la loro morte, dal consenso dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dal consenso dei parenti fino al quarto grado incluso. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta.
Consideriamo, ora, come contenuto del marchio il nome di persona nota.
nome di persona nota | possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto o con il suo consenso; dopo la sua morte il consenso dovrà essere prestato dal coniuge dai figli e, in mancanza, o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dai parenti fino al quarto grado incluso |