Atri casi di revocatoria

Oltre alla disciplina prevista dall'art. 67, la legge fallimentare prevede tre casi particolari.
Il primo fa riferimento a un' ipotesi relativa alle operazioni  normali nell'esercito di un' impresa , ed è quella prevista dall'art. 67 bis, dove la società abbia costituito dei patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis lettera a), mentre i rapporti relativi alla lettera b) dell'art. 2447 bis, (finanziamenti per uno specifico affare) sono regolati dall'art. 72 ter, di cui ci siamo occupati in relazione agli effetti del fallimento sui rapporti in corso di esecuzione.
Tornando ai patrimoni destinati ad uno specifico affare l'art. 67 bis prevede le seguenti condizioni:
1. pregiudicano il patrimonio della società;
2. il terzo era a conoscenza dello stato di insolvenza della società.

Il secondo caso  si riferisce all'ipotesi che debitore abbia pagato per estinguere delle obbligazioni cambiarie; questi pagamenti potranno essere revocati solo alle condizioni previste dall'art. 68 l.f. e cioè:

pagamento di una cambiale il debitore, poi fallito, era obbligato principale. In tal caso il pagamento effettuato al creditore non può essere revocato quando il creditore, non accettandolo, avrebbe perso l'azione di regresso
pagamento di una cambiale se, però il curatore riesce a provare che l'ultimo obbligato in via di regresso conosceva lo stato
d'insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, può ottenere che gli versi la somma riscossa

Vi è poi il terzo caso relativo agli atti compiuti tra coniugi.
Abrogato l'art. 70 l.f. e sostituito dal nuovo art. 70 che si riferisce a questioni diverse, è venuta meno anche la c.d. presunzione muciana, ma ciò non vuol dire che gli atti compiuti tra i coniugi siano indifferenti ai fini della revocatoria fallimentare.
L'art. 69 l.f. prevede, infatti, una presunzione di conoscenza per l'altro coniuge, non fallito, in merito allo stato di insolvenza del coniuge-imprenditore fallito.
Sarà quindi il coniuge non fallito a dover provare che non era a conoscenza dello stato d'insolvenza dell'altro e non il curatore, come dovrebbe essere di regola.
Un'altra particolarità sta nel fatto che gli atti possono essere revocati se compiuti nel tempo in cui il fallito esercitava un impresa commerciale, e quindi in ogni tempo, anche due anni prima della dichiarazione di fallimento. Si tratta, quindi, di una disciplina particolarmente severa.
 
Ma vediamo quali sono questi atti tra coniugi previsti dall'art. 69 l.f.

atti tra coniugi soggetti a revocatoria
compiuti in ogni tempo tra coniugi ma nel periodo in cui il coniuge - imprenditore esercitava effettivamente un'impresa commerciale se l'altro coniuge non prova che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del coniuge fallito
tutti gli atti previsti dall'art. 67 l.f.
(cioè i casi in cui è possibile esercitare l'azione revocatoria fallimentare )
gli atti a titolo gratuito tra coniugi

Anche per questa tabella è necessaria un'osservazione;
l'art. 69 l.f. fa riferimento a tutti gli atti previsti dall'art. 67, cioè quelli soggetti a revocatoria fallimentare;
poi si riferisce anche agli atti a titolo gratuito compiuti "più di due anni prima" della dichiarazione di fallimento.
È chiaro che in questo caso non siamo nelle ipotesi dell'art. 67, ma in quella dell'art. 64 l.f. che si riferisce degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito che sono inefficaci ope legis se effettuati entro i due anni dalla dichiarazione di fallimento. Questo è il motivo del riferimento dell'art. 67 agli atti compiuti a  "più di due anni prima" della dichiarazione di fallimento, perché tali atti non sarebbero, secondo le regole generali, né inefficaci, né revocabili.
In conclusione è vero che tra coniugi non c'è termine per la revoca, salvo quanto diremo tra poco.

I tempi della revocatoria fallimentare sono quindi variabili, perché si va dai sei mesi, ad un anno, o anche due anni, per finire a un tempo indeterminato in relazione agli atti compiuti tra i coniugi.
Fortunatamente l'art. 69 bis l.f. pone un limite temporale di decadenza all'esercizio della revocatoria fallimentare; il riferimento alla decadenza compiuto dall'art. 69 bis è importante, perché non essendo questi termini di prescrizione, a loro non applica la disciplina della interruzione e sospensione della prescrizione. Ma vediamo quali sono i termini di decadenza dall'azione revocatoria.

1. Tre anni dalla dichiarazione di fallimento,
e in ogni caso,
2. Cinque anni dal compimento dell'atto pregiudizievole.

Secondo il nuovo testo dell'art. 67 l.f. (così come modificato dal d.l. n. 35 \2005, poi dal d.lgs.  n. 169\2007, e da ultimo dal d.l. 83\2012 convertito con l. 134\2012) non tutti gli atti possono essere revocati;
Vediamo, quindi, nella sottostante tabella gli atti compiuti dal fallito che non possono essere revocati.

non sono soggetti alla azione revocatoria

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività' d'impresa nei termini d'uso
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ed ancora, gli immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività' di impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui veridicità sia attestata da un professionista indipendente
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo di ristrutturazione dei crediti omologato (art. 182-bis l.f.) e ancora  gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161 l.f.
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo
h) le operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; la revocatoria è poi esclusa per l'istituto di emissione; sono comunque salve le disposizioni di leggi speciali

Un problema che sorge dalla lettura dell'art. 67 in merito alla esenzione della revocatoria fallimentare, e se questa riguardi impedisca la revocatoria dei soli atti indicati dall'art. 67 ( primo e secondo comma), oppure l'esenzione riguardi anche gli altri casi si revocatoria, anche quella ordinaria. Se consideriamo che lo scopo che ha ispirato il legislatore nella riforma dell'azione revocatoria è stato quello di ridurne le ipotesi e di limitarne l'uso, prevedendo termini decisamente più brevi rispetto al passato, in quest'ottica "politica" possiamo ritenere che le esenzioni previste dall'art. 67 riguardano tutti i casi di revocatoria previsti dalla legge fallimentare, compresa la revocatoria ordinaria esercitabile dal curatore.

L'art. 67 non esaurisce le ipotesi di esenzione dalla azione revocatoria, poiché molte altre sono previste in numerose leggi speciali, tra cui ricordiamo la  legge n. 52\1991 relativa al c.d. factoring (art. 7) e la legge n. 130\1999 relativa alla cartolarizzazione dei crediti d'impresa (art. 4). Per quanto riguarda, invece, il credito fondiario il riferimento è al d.lgs. n. 122\2005.

 Consideriamo ora altri aspetti relativi alla revocatoria.

 

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