Lo scioglimento del matrimonio
Può verificarsi in diversi casi indicati genericamente dall'articolo 149 del codice civile e, precisamente:
morte di uno dei coniugi |
con la morte si scioglie il matrimonio, ma non ne cessano tutti gli effetti. Il coniuge superstite conserva una serie di diritti e obblighi, come quelli ereditari, la pensione di reversibilità , il divieto temporaneo di contrarre nuove nozze (art 89 c.c.) etc. |
dichiarazione di morte presunta |
è equiparata alla morte, ma se il presunto morto ritorna il matrimonio contratto è nullo |
divorzio |
con il divorzio si scioglie il matrimonio civile o cessano gli effetti del matrimonio concordatario |
Visti in generale i casi di scioglimento del matrimonio, occupiamoci
dell'ipotesi più importante cioè del divorzio. Questo è stato introdotto
dell'ordinamento italiano con la legge del primo dicembre 1970 numero 898
modificata dalle legge 1 agosto 1978, dalla legge 6 marzo 1987 numero 74 e da
ultimo dalla legge n. 55\2015
Vediamone i punti caratterizzanti, ricordando che la legge non parla
espressamente di divorzio, ma di casi in cui si verifica lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili.
Si distinguono, in primo luogo, le ipotesi di matrimonio celebrato con rito civile rispetto a quello celebrato con rito religioso.
rispetto matrimonio civile l'articolo 1 della legge espressamente parla di " scioglimento del matrimonio ", mentre per il matrimonio religioso regolarmente trascritto si parla di " cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione al matrimonio " |
La ragione della differenza è evidente, perché il matrimonio religioso non può
essere sciolto dalla giurisdizione italiana che può, invece, intervenire sugli
effetti civili. In altre parole mentre il matrimonio come atto è di competenza,
se religioso, della sola giurisdizione ecclesiastica, il matrimonio inteso come
rapporto è di competenza della sola giurisdizione civile.
In tutti e due i casi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli
effetti civili sono pronunciate dal giudice quando, dopo l'esperimento del
tentativo di conciliazione, si accerta che non può essere mantenuta o
ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi per i motivi
indicati dalla stessa legge dell'articolo 3.
Vediamole, quindi, cliccando sui collegamenti qui sotto, insieme agli altri argomenti relativi al divorzio;
Ricorrendo le fattispecie di cui all'articolo 3 i coniugi possono congiuntamente o singolarmente chiedere che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Come già visto, il tribunale pronuncerà la sentenza disponendo, se richiesto,
l'obbligo per un coniuge di corrispondere all'altro un assegno periodico purché
quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati.
Il tribunale, inoltre, prende i provvedimenti necessari relativi ai figli e
stabilisce la misura in cui il coniuge non affidatario contribuisce al
mantenimento della prole ed ai sui rapporti con essa.
L'abitazione della casa familiare spetta, di preferenza, al genitore cui vengono
affidati i figli o con il quale convivono i figli maggiorenni. L'assegnazione
della casa, quando trascritta, è opponibile al terza acquirente ai sensi
dell'articolo 1599 del codice civile.
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