Riporto

definizione
art. 1548 c.c.
è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta

Come si vede dalla definizione, abbiamo una vendita (riportato --> riportatore) di titoli. 
Al termine convenuto il riportato vende titoli della stessa specie al riportatore (riportato<--riportatore).
Se queste operazioni fossero fatte "alla pari" questo contratto non avrebbe ragione di essere; in realtà bisogna verificare quanto pagherà il riportato all'altra parte al momento della restituzione dei titoli:

1. se pagherà una somma inferiore a quella sborsata in precedenza ne avrà tratto un guadagno, ma l'altra parte facendo circolare quei titoli potrebbe averne comunque tratto un utile
2. se pagherà una somma superiore a quella avuta in precedenza il riportato subirà sicuramente una perdita, ma avrà avuto la disponibilità di denaro per il periodo convenuto rientrando comunque in possesso dei titoli (deporto) 

È un contratto reale (art. 1549 c.c.) ed è usato anche nell'ambito bancario diventando un mezzo per concedere credito ai clienti in cambio dei titoli da loro posseduti.
Trattandosi di vendita di titoli, ma con obbligo di restituzione, il codice civile all'art. 1550 regola l'esercizio dei diritti accessori ai titoli trasferiti, vediamo i vari casi:

diritto di voto salvo patto contrario, spetta al riportatore
diritto di opzione spetta al riportatore
versamenti ancora dovuti devono essere effettuati dal riportato
interessi e dividendi se percepiti dal riportato dopo la conclusione del contratto spettano al riportatore
tutti gli altri diritti ed obblighi spettano al riportato

In caso di inadempimento di una parte, l'altra può procedere all'esecuzione coattiva (art. 1551 c.c.).
Se entrambe la parti sono inadempienti il contratto perde efficacia e le opposte obbligazioni si estinguono.
 

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