Riporto
definizione
art. 1548 c.c. |
è il contratto
per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore
titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il
riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla
scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli
della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere
aumentato o diminuito nella misura convenuta
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Come si vede dalla definizione, abbiamo una vendita (riportato -->
riportatore) di titoli.
Al termine convenuto il riportato vende titoli della stessa specie al
riportatore (riportato<--riportatore).
Se queste operazioni fossero fatte "alla pari" questo contratto non avrebbe
ragione di essere; in realtà bisogna verificare quanto pagherà il riportato
all'altra parte al momento della restituzione dei titoli:
1. se pagherà una somma
inferiore a quella sborsata in precedenza ne avrà tratto un guadagno, ma
l'altra parte facendo circolare quei titoli potrebbe averne comunque
tratto un utile
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2. se pagherà una somma superiore a
quella avuta in precedenza il riportato subirà sicuramente una perdita,
ma avrà avuto la disponibilità di denaro per il periodo convenuto
rientrando comunque in possesso dei titoli (deporto)
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È un contratto reale (art. 1549 c.c.) ed è
usato anche nell'ambito bancario diventando un mezzo per concedere credito ai
clienti in cambio dei titoli da loro posseduti.
Trattandosi di vendita di titoli, ma con obbligo di restituzione, il codice
civile all'art. 1550 regola l'esercizio dei
diritti accessori ai titoli trasferiti, vediamo i vari casi:
diritto di voto
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salvo patto contrario, spetta al
riportatore
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diritto di opzione
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spetta al riportatore
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versamenti ancora dovuti
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devono essere effettuati dal
riportato
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interessi e dividendi
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se percepiti dal riportato dopo la
conclusione del contratto spettano al riportatore
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tutti gli altri diritti ed obblighi spettano al riportato
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In caso di inadempimento di una parte, l'altra può procedere all'esecuzione
coattiva (art. 1551 c.c.).
Se entrambe la parti sono inadempienti il contratto perde efficacia e le opposte
obbligazioni si estinguono.