Ripetizione dell'indebito |
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Nella nozione ci siamo occupati dell'indebito in generale, ma in realtà è necessario distinguere due situazioni in cui si sia eseguita questa prestazione non dovuta, vediamole:
indebito oggettivo |
è il caso di chi esegua un pagamento di un debito che non esiste né per lui né per altri |
indebito soggettivo |
è il caso di paghi un debito altrui ritenendosi debitore in base a un errore scusabile |
Come si vede nell'indebito oggettivo vi è una vera e propria inesistenza del debito, mentre nell'indebito soggettivo si pone più l'accento sull'errore in cui è caduto chi ha eseguito il pagamento.
In merito all'indebito oggettivo si ritiene, però, che possa rientrare nell'ipotesi dell'art. 2033 anche il caso di chi paghi il proprio debito a chi non ha diritto al pagamento. Qui il debitore paga un suo debito esistente a un'altra persona, mentre nel tipico indebito soggettivo il solvens paga un debito altrui ritenendosi essere lui il debitore in base a un errore scusabile. In definitiva anche nell'indebito soggettivo il debito era inesistente, ma solo per il solvens, mentre esisteva per un altro debitore.
Fissate queste differenze, vediamo le conseguenze del diverso tipo di indebito.
In primo luogo osserviamo che chi ha ricevuto il pagamento sarà tenuto a restituire quanto ha avuto, ma in modo diverso nei due tipi di indebito.
indebito oggettivo |
chi ha pagato ha diritto alla restituzione di quanto corrisposto, ma se chi ha ricevuto il pagamento era in mala fede dovrà anche corrispondere i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, mentre se era in buona fede gli interessi e i frutti saranno dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale |
Vediamo ora la più complessa situazione dell'indebito soggettivo.
indebito soggettivo |
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Nell'indebito soggettivo vi sarà quindi da considerare anche la posizione del creditore che in buona fede può aver ricevuto il pagamento;
cosa accade allora quando il solvens non può ripetere il pagamento fatto al creditore altrui?
Bisogna considerare che vi è una terza persona che ha tratto vantaggio da questa situazione, e cioè il vero debitore che non ha eseguito alcun pagamento e si troverebbe con il debito estinto. Non essendo giuridicamente accettabile tale situazione, opportunamente l'art. 2036 c.c. comma 3 dispone che quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.
Se il solvens ha adempiuto non versando una somma di denaro, ma un altro
bene, potrà comunque ripetere quanto ha dato, ma secondo l'art. 2040 c.c. anche
lui sarà obbligato nei confronti del presunto creditore a rimborsargli le spese
e i miglioramenti eventualmente effettuati secondo le regole del possesso
(artt. 1149- 1152 c.c.).
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