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nozione |
chi svolge una attività pericolosa per sua natura o per la
natura dei mezzi operati |
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L'art. 2050 prevede un'altra ipotesi di responsabilità presunta a carico di chi svolge un certo tipo di attività definita "pericolosa".
I problemi interpretativi che sorgono da questo articolo riguardano l'individuazione del requisito della pericolosità e il contenuto della prova liberatoria.
attività pericolosa |
è pericolosa quella attività che per la sua stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comporti la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la sua spiccata potenzialità offensiva |
Non a caso abbiamo definito la pericolosità secondo l'interpretazione
giurisprudenziale; il motivo di questa scelta va ricercato nel fatto che l'art.
2050 lascia principalmente al giudice il compito di accertare il requisito della
pericolosità nei casi in cui non vi sia una norma che la preveda. Seguendo
questa impostazione la giurisprudenza ha ritenuto essere pericolose le attività
relative alla caccia, alla produzione e distribuzione di gas liquido, gare di
sci, etc.
In merito alla prova liberatoria si ritiene che l'esercente della attività pericolosa deve dimostrare di aver preso tutte le misure che, secondo un criterio di diligenza professionale, sono idonee ad evitare il danno. Si preferisce, quindi, una interpretazione non letterale della norma perché se si richiedesse all'esercente della attività di prendere "tutte le misure" idonee a evitare il danno, il suo verificarsi dimostrerebbe che qualche misura non è poi stata presa.
Secondo parte della dottrina, però, la prova liberatoria consisterebbe nella dimostrazione della mancanza del nesso di causalità tra attività pericolosa e danno, tesi che lascia perplessi poiché l'interruzione del rapporto causale tra attività pericolosa ed evento esclude comunque la responsabilità, ed è una circostanza che, se ricorre, rende inutile l'accertamento sulla idoneità e sufficienza delle misure adottate.
Ricordiamo, infine, che l'art. 2050 si applica se non vi sono altre norme
contenute nello stesso codice o in leggi speciali che disciplinano la
responsabilità per determinate attività che possono essere considerate
pericolose. Pensiamo, ad esempio alla attività medico chirurgica che trova la
sua disciplina, un merito alla responsabilità, nell'art. 2236 c.c.
Questo articolo, al dire il vero, si applica a qualsiasi professionista anche se
non svolge attività pericolosa, come l'avvocato, ma è anche vero che per la
specificità della previsione legislativa (responsabilità del prestatore d'opera)
l'art. 2236 trova applicazione al posto del più generale articolo 2050, senza
che sia possibile una applicazione concorrente delle due norme.
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