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nozione |
il proprietario di un animale o chi se ne serve e per il tempo che l'ha in uso, risponde dei danni cagionati dall'animale, anche se fuggito o smarrito, salvo che provi il caso fortuito |
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Leggendo questo articolo il pensiero corre immediatamente ai cani, ma in realtà la norma si applica a qualsiasi tipo di animale, senza che se ne debba preventivamente verificare la pericolosità.
Stabilito, quindi, che l'art. 2052 trova applicazione per i danni cagionati da qualsiasi animale, elenchiamo gli altri aspetti fondamentali di questo tipo di responsabilità.
In primo luogo è necessario che vi sia un rapporto di causalità tra il fatto
dell'animale e il danno. Gli animali, infatti, sono esseri viventi e da
questo punto di vista l'ipotesi dell'art. 2052 si distingue da quella dell'art.
2051 relativo ai danni da cose in custodia.
Troverà quindi applicazione l'art. 2052 nel caso di un cavallo che, fuggito
dalla stalla, ferisca un passante, ma si applicherà l'art. 2051 se un animale
morto, per una cattiva conservazione della carcassa, provochi delle infezioni.
In merito ai soggetti responsabili l'art. 2052 chiaramente indica il
proprietario o, in alternativa, chi si serve dell'animale.
Dal tenore della norma sembrerebbe che la responsabilità sorga anche
quando ci "si serve" dell'animale, quasi ad indicare che mancando questo
rapporto, non vi possa essere responsabilità a carico di chi, non essendo
proprietario, si limita a custodire l'animale senza servirsene.
In realtà si ritiene che la responsabilità gravi su tutti coloro che hanno la
custodia dell'animale e, in analogia a quanto già affermato per le cose in
custodia, il riferimento va a qualsiasi soggetto che abbia un effettivo potere
sulla cosa; custode sarà quindi, non solo il proprietario ma anche, al suo
posto, il possessore e persino chi abbia un solo rapporto di fatto non
qualificato giuridicamente.
Sul contenuto della prova liberatoria si ripropone la questione già vista per
le cose in custodia.
Da una parte vi sono coloro che sostengono che la prova liberatoria consiste
nella dimostrazione della mancanza del nesso di causalità tra fatto cagionato
dall'animale e danno, realizzando, in tal modo, una ipotesi di responsabilità
oggettiva;
Dall'altra parte ci sono quagli autori che identificano il contenuto della prova
liberatoria nella dimostrazione di aver usato la necessaria diligenza per
evitare il danno. Sarebbe, quindi, questo un caso di responsabilità aggravata,
ma non di responsabilità oggettiva, perché il custode dell'animale può sempre
provare la sua mancanza di colpa.
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