Il regolamento di condominio
Chiudiamo il nostro, lungo, discorso parlando
del regolamento di condominio (art. 1138).
È obbligatorio quando i condomini siano superiori a dieci.
Il regolamento contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione
delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, le
norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative
all'amministrazione.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun
condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in
nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 , secondo
comma (divieto di rinuncia del diritto del condomino sulle parti comuni), 1119
(indivisibilità delle cose comuni), 1120 (disciplina delle Innovazioni), 1129
(nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore), 1131 (rappresentanza
dell’amministratore), 1132 (dissenso dei condomini rispetto alle liti), 1136
(costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni) e 1137 (regole
sulla impugnazione delle delibere dell'assemblea) e ancora non possono derogare
agli articoli 63, 66, 67 e 69 disp.att.c.c.
Non si può, inoltre vietare ai condomini di possedere o detenere animali
domestici. Nel caso di infrazione al regolamento di condominio, può essere
stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e,
in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le spese ordinarie (art. 70 disp. att. c.c.)