Punto
3. Art. l. 187\1983.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto
l'incarico di curare la procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete
prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese
indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene
rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto
di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere
formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da
adottare;
c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le
informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie
riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore
agli aspiranti genitori adottivi, informandoli
della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da
adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il
minore da adottare, proposto dall'autorità
straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e
trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre
attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti
adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato
all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio
giudiziario;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa,
qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione
ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata
informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni;
ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il
minore o i
minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i
servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera
e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria,
l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei
minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i
genitori adottivi;
i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione
relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e
alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo
avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno
del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli
adottanti;
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse
non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del
periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi
della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione.
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