La pubblicità dei fatti giuridici
nozione |
è lo strumento che l'ordinamento prevede per rendere certi nei confronti dei terzi gli accadimenti giuridici |
Nello sviluppo dei traffici giuridici è tanto importante essere titolare di un diritto quanto fare in modo che la generalità dei consociati, estranea alla trasmissione, modificazione o nascita della situazione giuridica, ne sia a conoscenza.
Se, ad esempio, acquisto un bene, poniamo una casa, è necessario
che i terzi sappiano ( o siano in grado di sapere) che sono diventato
proprietario di quella casa, perché possano fare riferimento a me, e non più al
vecchio proprietario, per tutto quanto riguarda le vicende dell'appartamento;
diversamente potrebbe accadere che il conduttore dell'immobile continui a pagare
al vecchio proprietario, che quest'ultimo sia chiamato a pagarne le tasse, o
che, addirittura, venda la casa che non è più sua.
Proprio per evitare tali problemi sono previsti gli istituti di pubblicità che hanno lo scopo definito nella nozione.
Non bisogna credere, tuttavia, che la pubblicità si attui in modo tale che i terzi debbano effettivamente venire a conoscenza dei nuovi fatti giuridici, senza alcuno sforzo da parte loro, magari come avviene con la pubblicità commerciale;
Al contrario l'ordinamento prevede a carico delle parti di un rapporto giuridico l'obbligo a eseguire determinati oneri, svolti i quali si produce l'effetto della pubblicità.
Vedremo successivamente quali sono tali oneri, mentre ora ci interessa individuare gli effetti della pubblicità, che sono di tre tipi.
pubblicità notizia |
i fatti oggetto
di pubblicità servono solo ad assicurare la loro conoscibilità legale, ma
non per questo sono opponibili ai terzi. Se quindi si vorrà opporre a un terzo un fatto reso pubblico bisognerà comunque dimostrare che questi ne era a conoscenza. Ad es. nella società semplice ( sempre che non svolga attività agricola) l'iscrizione nel registro delle imprese non rende opponibili ai terzi i fatti registrati, ma bisognerà dimostrare che questi ne fossero comunque a conoscenza |
pubblicità dichiarativa |
ha la funzione
di rendere opponibili ai terzi i fatti resi pubblici; l'inosservanza dell'onere di pubblicità comporta la inopponibilità dei fatti non registrati, a meno che non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza; in ogni caso l'atto rimane valido anche senza l'osservanza della forma di pubblicità prevista dalla legge |
pubblicità costitutiva |
senza l'osservanza della forma di pubblicità voluta dalla legge l'atto non produce effetti, come nel caso della mancata iscrizione dell'ipoteca (art. 2808 comma 2), oppure della mancata iscrizione nel registro delle imprese delle società di capitali (la società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) |
Ciò chiarito vediamo come si attua la pubblicità nei casi più comuni.
per i beni immobili si applicano le regole della trascrizione, di cui parleremo in seguito;
per i beni mobili non registrati la pubblicità si attua con il possesso;
per i diritti di credito la pubblicità si attua con la notificazione della cessione al debitore;
per le imprese e le società la pubblicità si attua con l'iscrizione nel registro delle imprese,
per i fatti attinenti lo stato e capacità delle persone la pubblicità si attua attua attraverso i registri dello stato civile.
Le forme di pubblicità in questione possono avere i diversi effetti descritti in tabella, ma uno degli effetti più importanti è quello di dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore, cioè quando il titolare del diritto lo ceda a più persone; in tal caso chi prevale tra queste?
funzione della pubblicità nel caso di conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore |
conflitti tra più acquirenti di un bene immobile |
prevale chi per primo ha trascritto l'acquisto presso la conservatoria dei registri immobiliari |
conflitti tra più acquirenti di un bene mobile non registrato |
prevale chi per primo ne ha conseguito il possesso in buona fede |
conflitti tra più acquirenti di un diritto di credito |
prevale chi per primo ha notificato l'avvenuta cessione al debitore o ha ricevuto la sua accettazione |
conflitti tra più titolari di un diritto di godimento |
prevale chi per primo ne ha conseguito il godimento |
Come si vede la regola secondo cui prevale, nel caso di conflitto, chi per primo ha stipulato l'atto, non sempre trova applicazione; ma visto che in tutti questi casi l'atto rimane valido, anche senza la pubblicità, chi perderà il bene potrà ottenere il risarcimento del danno dalla parte che glielo ha trasferito.
Occupiamoci, ora, più diffusamente della principale forma di pubblicità che ha ad oggetto i beni immobili, la trascrizione.
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