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Presupposto
necessario per iniziare l’esecuzione forzata di qualsiasi tipo è il titolo
esecutivo.
L’art.
474 descrive le caratteristiche di un titolo esecutivo fornendone un’elencazione
generale. Secondo il succitato articolo "l’esecuzione
forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto
certo liquido ed esigibile”.
Il diritto
rappresentato nel titolo deve possedere, quindi, tutte e tre queste qualità per
essere idoneo a fondare l’esecuzione forzata e quindi deve essere:
a.
Liquido:
il credito rappresentato nel titolo, sia che si tratti di denaro o di cose
mobili fungibili, deve essere esattamente determinato.
b.
Esigibile:
il diritto rappresentato nel titolo non deve essere soggetto a termine o a
condizione;
c.
Certo:
il diritto rappresentato nel titolo è certo quando l’ordinamento gli riconosce
un sufficiente grado di certezza. Tale certezza si desume dallo stesso articolo
474 che elenca le specie di titoli esecutivi; questi possono essere distinti in
due categorie:
1.
Titoli esecutivi
giudiziali: le sentenze e i provvedimenti ai quali la
legge attribuisce efficacia esecutiva, art. 474 comma 1 n 1);
2. Titoli esecutivi stragiudiziali : le cambiali e gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva; gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni ed alle somme di denaro in essi contenute. Insieme a tali titoli dobbiamo considerare ”gli atri atti” di cui all’art. 474 comma 1 n 1; l’art. 474 è stato modificato dalla l. 263\2005 che ha aggiunto ai titoli giudiziali “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”, senza specificare, però, quali siano tali atti, e si ritiene (Oriani, Bove) che tali atti siano i verbali di conciliazione stragiudiziale.
Tutte le categorie
di titoli sono idonee a fondare l’esecuzione forzata, ma profonde differenze si
riscontrano sul tipo d’esecuzione che può scaturire da un titolo giudiziale
rispetto a uno stragiudiziale.
Possedendo un titolo
giudiziale, si potrà realizzare qualsiasi tipo d’esecuzione, sia per
espropriazione forzata, sia in forma specifica.
Ad esempio, un
provvedimento di condanna potrà disporre a favore della parte vittoriosa il
pagamento di una somma di denaro oppure ordinare il rilascio di un immobile,
oppure l’abbattimento di un muro.
Possedendo, invece,
un titolo stragiudiziale, bisognerà distinguere:
a) se si possiede
una scrittura privata autenticata, da cui risultino obbligazioni di somme di
denaro, una cambiale, nonché un altro titolo di credito cui la legge attribuisce
espressamente efficacia esecutiva, l’unico tipo di esecuzione possibile sarà
l’espropriazione; ad esempio con una cambiale, non si potrà pretendere il
rilascio di un immobile.
b) se si possiede un
atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a
riceverli, si potranno azionare i processi esecutivi di consegna e rilascio e di
espropriazione (ad es. con il riconoscimento del debito), ma non l’esecuzione
per obblighi di fare e di non fare; non si potrà, quindi, con un titolo del
genere ottenere l’abbattimento di un muro costruito in violazione di una servitù
di veduta.
Resta,
però, da chiarire se con “gli
atri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”
possano fondare l’esecuzione per gli obblighi di fare e di non fare, visto che
la legge li considera insieme ai titoli giudiziali al comma 2 dell’art. 474
n.1); la risposta la troviamo nell’art. 612 relativo alla esecuzione degli
obblighi di fare di fare, che si riferisce espressamente ai soli titoli
giudiziali, ad esclusione, quindi, di tutti i titoli stragiudiziali. E allora
riassumendo:
Titoli giudiziali |
Con questi
titoli possono essere azionati tutti i processi esecutivi |
Titoli stragiudiziali di cui al n. 2 comma 2 (es. cambiali)
dell’articolo 474 |
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Titoli stragiudiziali di cui al n. 3 comma 2 (es. atti ricevuti da
notaio) e gli “altri atti” di cui al comma 2
n.1) dell’art. 474 |
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Mentre per i titoli
giudiziali si potranno esperire i mezzi d’impugnazione previsti per quel
provvedimento (ad es. l’appello contro una sentenza di primo grado), per i
titoli stragiudiziali sarà necessario agire con l’opposizione all’esecuzione.
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