Spedizione in forma esecutiva

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I titoli esecutivi giudiziali e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata hanno bisogno di essere “spediti in forma esecutiva” a norma dell’art. 475.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell’apposizione da parte del cancelliere della formula esecutiva (art. 475 commi 3 e 4) sull’originale o sulla copia del titolo. In gergo forense, poiché questa formula inizia con le parole: ”Comandiamo a tutti gli ufficiali…”, è detta nel gergo forense “il comandiamo”. 

 

Alla spedizione in forma esecutiva ne ha diritto solo la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento, oppure i suoi successori, e sul titolo deve essere indicata la persona a favore della quale è stata effettuata la spedizione. Non è possibile ottenere più di una copia spedita in forma esecutiva, alla stessa parte, salvo che vi sia un giustificato motivo (art. 476 comma 1).

Per quanto possa apparire strano, questo formalismo del “comandiamo” è previsto solo quando si agisca con una copia dell’atto, e ciò accade quando gli originali devono rimanere presso il cancelliere, come accade per le sentenze, o presso il notaio. Quando, invece, l’originale è in possesso del creditore, come nel caso delle cambiali, non è prevista la spedizione in forma esecutiva; in altre parole non è prevista l’apposizione su tali titoli del “comandiamo”.

 


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