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I titoli esecutivi giudiziali e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata hanno bisogno di
essere “spediti in forma esecutiva” a norma dell’art. 475.
La spedizione in forma esecutiva consiste nell’apposizione da parte del cancelliere della formula esecutiva (art. 475 commi 3 e 4) sull’originale o sulla copia del titolo. In gergo forense, poiché questa formula inizia con le parole: ”Comandiamo a tutti gli ufficiali…”, è detta nel gergo forense “il comandiamo”.
Alla spedizione in forma esecutiva ne ha diritto solo la parte a favore della
quale fu pronunciato il provvedimento, oppure i suoi successori, e sul titolo
deve essere indicata la persona a favore della quale è stata effettuata la
spedizione. Non è possibile ottenere più di una copia spedita in forma
esecutiva, alla stessa parte, salvo che vi sia un giustificato motivo (art. 476
comma 1).
Per quanto possa apparire strano, questo formalismo del “comandiamo” è previsto
solo quando si agisca con una copia dell’atto, e ciò accade quando gli originali
devono rimanere presso il cancelliere, come accade per le sentenze, o presso il
notaio. Quando, invece, l’originale è in possesso del creditore, come nel caso
delle cambiali, non è prevista la spedizione in forma esecutiva; in altre parole
non è prevista l’apposizione su tali titoli del “comandiamo”.
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