Il processo esecutivo in generale |
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Si è visto, con lo studio del processo di cognizione, quali strumenti
l’ordinamento mette a disposizione per giungere alla definizione delle singole
posizioni giuridiche.
Le sentenze pronunciate in seguito al processo di cognizione possono essere di
accertamento, costitutive e di condanna; generalmente le prime due hanno la
caratteristica di soddisfare l’interesse della parte vittoriosa semplicemente
con la loro pronuncia.
Pensiamo, ad esempio, alla sentenza che accerta l’esistenza di un diritto di una
parte nei confronti dell’altra che lo contestava; la parte vittoriosa non dovrà
più compiere alcuna attività per vedere soddisfatto concretamente il suo
diritto, poiché la sentenza ha già appagato il suo interesse.
Il discorso cambia quando la sentenza pronunciata è di condanna. In questo caso,
infatti, la parte vittoriosa non ottiene solo il riconoscimento del suo diritto,
ma gli si riconosce anche il potere di ottenere una determinata prestazione
dalla parte soccombente che può avere diverso contenuto, come il pagamento di
una somma di denaro oppure il rilascio di un immobile o la consegna di una cosa
mobile.
La parte soccombente può spontaneamente adempiere la prestazione, ma potrebbe
anche non eseguirla, nonostante la sentenza di condanna. Appare allora evidente
che la sola sentenza di condanna non è sufficiente a soddisfare l’interesse del
creditore che, se vorrà ottenere un risultato concreto, dovrà iniziare un nuovo
processo che non sarà di cognizione, ma di esecuzione.
Scopo del processo d’esecuzione è di mettere a disposizione del creditore i
mezzi e gli uomini dello Stato per tradurre in concreto quanto è stabilito nella
sentenza di condanna o, più in generale, in un titolo esecutivo.
Presupposti necessari per iniziare il processo di esecuzione sono:
1.Il titolo esecutivo;
2.Il precetto, che consiste in un’intimazione fatta dal creditore al debitore a
eseguire quanto stabilito nel titolo esecutivo;
3.Gli organi del processo d’esecuzione.
Il processo di esecuzione si svolge su impulso di parte, nel rispetto del
principio della domanda e sotto la direzione di un giudice, il giudice
dell’esecuzione, che ha funzioni in apparenza analoghe a quelle del giudice
istruttore, ma in pratica profondamente diverse, in quanto nel processo di
esecuzione non c’è cognizione da svolgere, ma attività materiale da eseguire.
Questa caratteristica del processo d’esecuzione mette in rilievo un’altra figura
di operatore della giustizia che nel processo di cognizione svolge un ruolo
marginale: l’ufficiale giudiziario. Quest’ultimo svolge gran parte delle
attività materiali ed è autorizzato a servirsi dell’assistenza della forza
pubblica in caso di necessità.
Abbiamo, poi, la figura del cancelliere che qui, come nel processo di
cognizione, svolge la funzione di collegamento tra le parti e gli organi del
processo.
Tipi di
esecuzione forzata.
Come abbiamo già ricordato in precedenza, la sentenza di condanna può avere
diverso contenuto. Può, infatti, stabilire che il debitore sia tenuto al
pagamento di una somma di denaro oppure debba consegnare una cosa mobile o
rilasciare un immobile, o, infine, che sia obbligato a compiere, o ad astenersi
dal compiere, una determinata attività. Questa varietà di prestazioni che il
debitore deve eseguire comporta una diversità di esecuzioni che dovranno essere
svolte in caso d’inadempimento.
Abbiamo, quindi, due tipi di esecuzione:
1) L’espropriazione forzata che sarà azionata quando è rimasto insoddisfatto un
credito della parte vittoriosa quantificato nella sentenza (o in un diverso
titolo esecutivo) in una somma di denaro.
L’espropriazione forzata si distingue secondo il suo oggetto in:
a. espropriazione immobiliare, quando ha per oggetto un bene immobile o diritti
immobiliari;
b. espropriazione mobiliare, quando ha per oggetto beni mobili;
c. espropriazione mobiliare presso terzi, quando i beni mobili oggetto
dell’esecuzione non si trovano nella diretta disponibilità del debitore, ma sono
presso un terzo;
d. espropriazione di beni indivisi, quando il debitore è proprietario pro quota
di un bene che s’intende espropriare;
e. espropriazione contro il terzo proprietario, quando il proprietario di un
bene è gravato di responsabilità per il debito altrui.
2) L’esecuzione in forma specifica, che sarà azionata quando il creditore non
deve ottenere una somma di denaro, ma un altro bene o un’attività materiale dal
debitore.
Quest’ultimo tipo d’esecuzione può quindi ulteriormente distinguersi in:
a. esecuzione forzata per consegna o rilascio nel caso in cui il creditore
intenda ottenere la consegna su una cosa mobile o il rilascio di un bene
immobile.
b. esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, quando il creditore
intenda ottenere una determinata prestazione dal debitore, diversa dal pagamento
o dalla consegna o rilascio, o intenda eliminare le conseguenze di un’attività
illegittimamente già svolta dal debitore.
Giudice competente.
In seguito alla riforma che ha istituito il giudice unico di primo grado il
tribunale è sempre competente per l’esecuzione, indipendentemente dal valore del
credito per cui si procede e del tipo di esecuzione.
La competenza per territorio è determinata dall’art. 26 e 26 bis dove è previsto
che per:
Si tratta
di
competenze
per territorio che
a norma dell’art. 28 non
possono
essere derogate
dall’accordo delle parti.
Le opposizioni nel processo di esecuzione.
Il processo esecutivo, come già detto in precedenza, si differenzia
profondamente da quello di cognizione perché non vi sono accertamenti da
compiere, ma attività materiali da eseguire.
Può accadere, però, che nel corso del processo, o addirittura prima che inizi,
sia necessario risolvere delle questioni che potrebbero condizionare l’esistenza
stessa del procedimento esecutivo o il suo regolare svolgimento; gli strumenti
che l’ordinamento mette a disposizione per far valere queste contestazioni sono
le opposizioni, previste dal titolo V del terzo libro del codice di procedura
civile.
Diverso è l’oggetto e la natura dei tre tipi d’opposizione, abbiamo:
1. L’opposizione all’esecuzione,
attraverso la quale si contesta il diritto della parte istante a procedere
all’esecuzione. In altre parole si contesta il “se” dell’esecuzione.
2. L’opposizione agli atti esecutivi,
attraverso la quale si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo del
precetto e dei singoli atti esecutivi. In altre parole si contesta il “come”
dell’esecuzione, la sua regolarità formale.
3. L’opposizione di terzo all’esecuzione.
Tale opposizione può essere azionata da terzi che pretendano di avere la
proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati.
Sospensione ed estinzione del processo esecutivo.
Anche il processo esecutivo, come quello di cognizione, può essere sospeso o
estinguersi.
Nel caso di sospensione del processo esecutivo, normalmente non c’è una
questione pregiudiziale da risolvere come accade per il processo di cognizione,
ma si giunge alla sospensione perché è stato impugnato il titolo esecutivo o
perché si contesta il diritto a procedere all’esecuzione o le modalità del suo
svolgimento.
L’estinzione del processo esecutivo si verifica per rinuncia agli atti e per
inattività delle parti.