Abbiamo visto che per iniziare l’esecuzione forzata è indispensabile possedere
un titolo esecutivo.
Questo atto da solo, però, non è sufficiente, poiché la legge vuole che
l’esecuzione sia preceduta, oltre che dalla notificazione del titolo esecutivo,
anche dalla notificazione del precetto.
Secondo l’art. 480 il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Il precetto consiste, quindi, in un’intimazione che il creditore compie nei
confronti del debitore nella speranza che adempia spontaneamente l’obbligo
contenuto nel titolo.
Secondo l’art. 480 comma 2 il precetto deve contenere a pena di nullità:
1. l’indicazione delle parti;
2. la data di notifica del titolo esecutivo, se fatta separatamente.
3.
l'avvertimento che il debitore può, con
l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista
nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento
concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo
agli stessi un piano del consumatore (avvertimento
aggiunto dal d.l. 83\2015 che ha modificato il comma 2).
Nel precetto è anche necessario avvertire il debitore della possibilità di
comporre la crisi attraverso un accordo di composizione della crisi o un piano
del consumatore.
Il riferimento, per il sovra indebitamento, è alla l. 3\2012, artt. 6 e ss.
Tale legge è rimasta inapplicata, e solo all’inizio del 2015 è stato emanato il
regolamento attuativo che ha consentito la costituzione degli organismi di cui
parla l’art. 480.
Abbiamo anche visto che la notificazione di determinati titoli esecutivi
consistenti in titoli di credito, viene, per così dire, assorbita nel precetto.
Ci riferiamo, in particolare, alle cambiali ex art. 63 r.d. 14\12\1933 n. 1669 e
agli assegni ex art. 55 r.d. 21\12\1933 n. 1736.
In questi casi, oltre che all’indicazione delle parti, a pena di nullità del
precetto, è necessaria la trascrizione integrale del titolo di credito (cosa che
può avvenire anche fotocopiando il titolo), con la certificazione da parte
dell’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione, che la trascrizione
corrisponde esattamente all’originale. In questo caso è evidente che la notifica
del titolo esecutivo diventa una modalità della notifica del precetto.
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