Con l’opposizione all’esecuzione (art.
615), si contesta il diritto della parte istante a procedere all’esecuzione. In
altre parole si contesta il “se” dell’esecuzione. Si tratta di un vero e proprio
procedimento di cognizione occasionato da quello di esecuzione. Il tipo di
contestazione che si fa valere attraverso l’opposizione all’esecuzione la
distingue nettamente dall’opposizione agli atti esecutivi.
Con l’opposizione all’esecuzione si
contesta il diritto a procedere all’esecuzione, il “se” dell’esecuzione, mentre
con l’opposizione agli atti esecutivi si contesta la regolarità formale del
processo, il “come” dell’esecuzione.
Con l’opposizione all’esecuzione si
può contestare qualsiasi tipo di titolo esecutivo, sia giudiziale, sia
stragiudiziale, ma nella maggior parte dei casi oggetto dell’opposizione
all’esecuzione saranno i titoli stragiudiziali.
Il motivo va ricercato nel fatto che i
titoli stragiudiziali si sono formati senza che vi sia stato un accertamento
giudiziale sul diritto in essi rappresentato.
Se, quindi, il debitore vuole
contestare il titolo stragiudiziale, dovrà agire con l’opposizione
all’esecuzione, ad esempio nel caso in cui si sostenga la falsità della firma
apposta su una cambiale.
I titoli giudiziali, invece, si sono
formati dopo che è stato compiuto un accertamento del diritto delle parti. Se la
parte soccombente intende contestare, ad esempio, una sentenza di primo grado,
non potrà proporre l’opposizione all’esecuzione, ma l’appello. Passata in
giudicato la sentenza, non sarà più possibile impugnarla ancora, salvo che si
vogliano far valere fatti successivi al giudicato; pensiamo al caso in cui,
avvenuto il pagamento della somma di denaro rappresentata in sentenza, il
creditore notifichi il precetto; la parte intimata potrà utilmente agire con
l’opposizione all’esecuzione.
Il procedimento è diverso nel caso in
cui l’esecuzione non sia ancora iniziata rispetto a quello in cui l’esecuzione
sia già iniziata. Nel primo caso la domanda si propone con citazione al giudice
competente a norma dell’art. 27; nel secondo si propone con ricorso al giudice
dell’esecuzione.
Ma in che momento si considera
iniziata l’esecuzione?
Per l’espropriazione il momento
iniziale è quello del pignoramento.
Per l’esecuzione per rilascio, il
momento iniziale è quello della notifica dell’avviso ex art. 608. Per
l’esecuzione per consegna si ritiene che l’esecuzione inizi con il primo accesso
dell’ufficiale giudiziario.
Per l’esecuzione di obblighi di fare o di non fare l’esecuzione inizia con il ricorso al giudice dell’esecuzione per la determinazione delle modalità dell’esecuzione.
Occupiamoci nello schema che segue della procedura ex art. 615 non prima,
però, di aver fatto un’importante precisazione.
Abbiamo già detto che con l’opposizione all’esecuzione si apre un processo
di cognizione, perché si accerta l’esistenza del diritto che permette di
agire con il processo esecutivo.
La
giurisprudenza era concorde nel ritenere che il termine di prescrizione per
agire con l’opposizione all’esecuzione era l’ordinario termine decennale, ma
il d.l. 59\16 convertito con l. 119\2016 ha, sostanza, introdotto un termine
di decadenza per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione, ma solo
per i procedimenti di espropriazione.
Per il terzo
comma dell’art. 615, infatti:”
Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione
è inammissibile se è proposta
dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli
530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero
l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a
lui non imputabile.
Dopo
questa precisazione torniamo a descrivere opposizione a precetto, così
chiamate perché inizia dopo la notifica del precetto, ma prima che sia
iniziato il processo esecutivo.
Come si vede il procedimento inizia secondo le regole del processo di cognizione
con citazione, cioè nelle forme ordinarie rispetto al tipo di processo relativo
alla situazione per cui si è proposta l’opposizione.
Se quindi il processo di cognizione, in quel caso specifico,
s’introduceva con ricorso, anche per l’opposizione all’esecuzione si agirà con
ricorso.
Ciò è tanto più
vero se l’opposizione riguarda crediti da lavoro (art. 409 e ss.) perché l’art.
618 bis dispone che in questi casi le opposizioni all’esecuzione (e anche agli
atti esecutivi), sono regolate dalle norme previste per le controversie
individuali di lavoro, in quanto applicabili. In queste ipotesi l’opposizione si
introdurrà con ricorso al tribunale in veste di giudice del lavoro.
Il giudice
investito dell’opposizione potrà poi anche sospendere l’efficacia esecutiva del
titolo, e non del processo esecutivo, per il semplice motivo che il processo
esecutivo non è ancora iniziato, ma potrebbe iniziare, vista la notifica del
precetto. Se poi il diritto della parte istante è contestato solo
parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del
titolo solo per la parte contestata ( art. 615 comma 1).
La competenza per
materia, a parte il caso dell’art. 618 bis, è determinata dall’art. 17 primo
comma, che fornisce i parametri per la determinazione del valore, e cioè il
valore del credito per cui si procede.
Competente per valore, quindi, potrebbe essere anche il giudice di pace. La
competenza per territorio, invece, è determinata dall’art. 27, salva, però, la
disposizione del terzo comma dell’art. 480, richiamata dall’art. 27, secondo la
quale: ” Il precetto deve inoltre
contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte
istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In
mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo
in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso
la cancelleria del giudice stesso”.
Dalla lettura del
comma 3 dell’art. 480, si evince che se nel precetto c’è la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha
sede il giudice competente per l'esecuzione, l’opposizione andrà proposta nel
luogo del giudice dell’esecuzione, in mancanza la competenza per territorio sarà
determinata dal luogo di notifica del precetto.
Consideriamo ora
il secondo caso quando l’opposizione all’esecuzione si proporne dopo l’inizio
dell’esecuzione.
Anche
l’opposizione proposta dopo l’inizio dell’esecuzione non sospende il processo
esecutivo.
Se, però
ricorrono gravi motivi il giudice dell’esecuzione, già alla prima udienza di
comparizione delle parti, può sospendere l’esecuzione (art. 624 comma 1).
Se si tratta di
opposizione per crediti da lavoro (art. 409 e ss.), il ricorso va comunque
proposto innanzi al giudice dell’esecuzione (art. 618 bis comma 2).
A proposito del
termine fissato dal giudice, notiamo che si tratta di termine perentorio, e
quindi, stante la nuova formulazione dell’art. 307 comma 3, non può essere
inferiore a un mese e superiore a tre.
È
poi da notare la particolarità della costituzione dell’opponente, che deve
essere “previa”, cioè deve precedere la notifica della citazione; una
particolarità che avvicina questo nuovo giudizio a una continuazione del
precedente, e l’atto di citazione con cui si introduce, più vicino a un atto di
riassunzione.
Come indicato nello schema, il giudizio di opposizione si chiude con sentenza,
impugnabile con i mezzi ordinari (e ciò in seguito alla modifica dell’art. 616
ex art.
L’opposizione
all’esecuzione può anche essere proposta per contestare la pignorabilità dei
beni (art. 615 comma 2). Essendo già avvenuto il pignoramento non può che
seguire le forme dell’opposizione proposta dopo l’inizio dell’esecuzione. La
previsione di tale tipo di opposizione riguarda pur sempre il “se”
dell’esecuzione perché l’opponente lamenta che siano stati pignorati beni
impignorabili e quindi, il diritto stesso della parte a procedere all’esecuzione
su quei beni.
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