Opposizione all'esecuzione

Con l’opposizione all’esecuzione (art. 615), si contesta il diritto della parte istante a procedere all’esecuzione. In altre parole si contesta il “se” dell’esecuzione. Si tratta di un vero e proprio procedimento di cognizione occasionato da quello di esecuzione. Il tipo di contestazione che si fa valere attraverso l’opposizione all’esecuzione la distingue nettamente dall’opposizione agli atti esecutivi.

Con l’opposizione all’esecuzione si contesta il diritto a procedere all’esecuzione, il “se” dell’esecuzione, mentre con l’opposizione agli atti esecutivi si contesta la regolarità formale del processo, il “come” dell’esecuzione.

Con l’opposizione all’esecuzione si può contestare qualsiasi tipo di titolo esecutivo, sia giudiziale, sia stragiudiziale, ma nella maggior parte dei casi oggetto dell’opposizione all’esecuzione saranno i titoli stragiudiziali.

Il motivo va ricercato nel fatto che i titoli stragiudiziali si sono formati senza che vi sia stato un accertamento giudiziale sul diritto in essi rappresentato.

Se, quindi, il debitore vuole contestare il titolo stragiudiziale, dovrà agire con l’opposizione all’esecuzione, ad esempio nel caso in cui si sostenga la falsità della firma apposta su una cambiale.

I titoli giudiziali, invece, si sono formati dopo che è stato compiuto un accertamento del diritto delle parti. Se la parte soccombente intende contestare, ad esempio, una sentenza di primo grado, non potrà proporre l’opposizione all’esecuzione, ma l’appello. Passata in giudicato la sentenza, non sarà più possibile impugnarla ancora, salvo che si vogliano far valere fatti successivi al giudicato; pensiamo al caso in cui, avvenuto il pagamento della somma di denaro rappresentata in sentenza, il creditore notifichi il precetto; la parte intimata potrà utilmente agire con l’opposizione all’esecuzione.

Il procedimento è diverso nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata rispetto a quello in cui l’esecuzione sia già iniziata. Nel primo caso la domanda si propone con citazione al giudice competente a norma dell’art. 27; nel secondo si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione.

Ma in che momento si considera iniziata l’esecuzione?

Per l’espropriazione il momento iniziale è quello del pignoramento.

Per l’esecuzione per rilascio, il momento iniziale è quello della notifica dell’avviso ex art. 608. Per l’esecuzione per consegna si ritiene che l’esecuzione inizi con il primo accesso dell’ufficiale giudiziario.

Per l’esecuzione di obblighi di fare o di non fare l’esecuzione inizia con il ricorso al giudice dell’esecuzione per la determinazione delle modalità dell’esecuzione.

Occupiamoci nello schema che segue della procedura ex art. 615 non prima, però, di aver fatto un’importante precisazione.

Abbiamo già detto che con l’opposizione all’esecuzione si apre un processo di cognizione, perché si accerta l’esistenza del diritto che permette di agire con il processo esecutivo.

La giurisprudenza era concorde nel ritenere che il termine di prescrizione per agire con l’opposizione all’esecuzione era l’ordinario termine decennale, ma il d.l. 59\16 convertito con l. 119\2016 ha, sostanza, introdotto un termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione, ma solo per i procedimenti di espropriazione.

Per il terzo comma dell’art. 615, infatti:” Nell'esecuzione per  espropriazione  l'opposizione è inammissibile se è  proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che  sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. 

Dopo questa precisazione torniamo a descrivere opposizione a precetto, così chiamate perché inizia dopo la notifica del precetto, ma prima che sia iniziato il processo esecutivo.

Come si vede il procedimento inizia secondo le regole del processo di cognizione con citazione, cioè nelle forme ordinarie rispetto al tipo di processo relativo alla situazione per cui si è proposta l’opposizione.  Se quindi il processo di cognizione, in quel caso specifico, s’introduceva con ricorso, anche per l’opposizione all’esecuzione si agirà con ricorso.

Ciò è tanto più vero se l’opposizione riguarda crediti da lavoro (art. 409 e ss.) perché l’art. 618 bis dispone che in questi casi le opposizioni all’esecuzione (e anche agli atti esecutivi), sono regolate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro, in quanto applicabili. In queste ipotesi l’opposizione si introdurrà con ricorso al tribunale in veste di giudice del lavoro.

Il giudice investito dell’opposizione potrà poi anche sospendere l’efficacia esecutiva del titolo, e non del processo esecutivo, per il semplice motivo che il processo esecutivo non è ancora iniziato, ma potrebbe iniziare, vista la notifica del precetto. Se poi il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo solo per la parte contestata ( art. 615 comma 1).

La competenza per materia, a parte il caso dell’art. 618 bis, è determinata dall’art. 17 primo comma, che fornisce i parametri per la determinazione del valore, e cioè il valore del credito per cui si procede.

Competente per valore, quindi, potrebbe essere anche il giudice di pace. La competenza per territorio, invece, è determinata dall’art. 27, salva, però, la disposizione del terzo comma dell’art. 480, richiamata dall’art. 27, secondo la quale: ” Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.

Dalla lettura del comma 3 dell’art. 480, si evince che se nel precetto c’è la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, l’opposizione andrà proposta nel luogo del giudice dell’esecuzione, in mancanza la competenza per territorio sarà determinata dal luogo di notifica del precetto.

 

 

Consideriamo ora il secondo caso quando l’opposizione all’esecuzione si proporne dopo l’inizio dell’esecuzione.

 

Anche l’opposizione proposta dopo l’inizio dell’esecuzione non sospende il processo esecutivo.

Se, però ricorrono gravi motivi il giudice dell’esecuzione, già alla prima udienza di comparizione delle parti, può sospendere l’esecuzione (art. 624 comma 1).

Se si tratta di opposizione per crediti da lavoro (art. 409 e ss.), il ricorso va comunque proposto innanzi al giudice dell’esecuzione (art. 618 bis comma 2).

A proposito del termine fissato dal giudice, notiamo che si tratta di termine perentorio, e quindi, stante la nuova formulazione dell’art. 307 comma 3, non può essere inferiore a un mese e superiore a tre.

È poi da notare la particolarità della costituzione dell’opponente, che deve essere “previa”, cioè deve precedere la notifica della citazione; una particolarità che avvicina questo nuovo giudizio a una continuazione del precedente, e l’atto di citazione con cui si introduce, più vicino a un atto di riassunzione.

Come indicato nello schema, il giudizio di opposizione si chiude con sentenza, impugnabile con i mezzi ordinari (e ciò in seguito alla modifica dell’art. 616 ex art. 49 l. 69\2009), e potrà dichiarare esistente, o meno, il diritto per cui si è proceduto all’esecuzione. Essendo un giudizio di cognizione è sottoposto ai normali termini di prescrizione concernente il diritto per cui si procede, ma sembra difficile che possa essere proposta dopo la fine del processo esecutivo.

L’opposizione all’esecuzione può anche essere proposta per contestare la pignorabilità dei beni (art. 615 comma 2). Essendo già avvenuto il pignoramento non può che seguire le forme dell’opposizione proposta dopo l’inizio dell’esecuzione. La previsione di tale tipo di opposizione riguarda pur sempre il “se” dell’esecuzione perché l’opponente lamenta che siano stati pignorati beni impignorabili e quindi, il diritto stesso della parte a procedere all’esecuzione su quei beni.

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