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Per iniziare l’esecuzione forzata, e salvo che la legge non disponga
diversamente, è necessario che questa sia preceduta dalla notifica del titolo
esecutivo e del precetto.
In pratica il creditore, per il tramite dell’ufficiale giudiziario, consegna il
titolo esecutivo al debitore, o meglio la copia della copia autentica che ha
ricevuto dal cancelliere, (che per l’esecuzione diventa quindi equivalente
all’originale del titolo esecutivo) che ha ricevuto, trattandosi di un titolo
giudiziale, con la spedizione in forma esecutiva di cui abbiamo parlato prima.
Se invece si tratta di un titolo che non richiede la spedizione in forma
esecutiva, come una cambiale, la notificazione del titolo esecutivo diventa una
modalità della notificazione del precetto.
La notifica del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a
norma degli artt. 137 e ss. e quindi non è valida una notifica effettuata al
procuratore costituito per il giudizio; trattandosi allora di una sentenza che
si vuole impugnare, saranno eventualmente necessarie due notifiche, una al
procuratore costituito ex artt. 285 e 170, e l’altra alla parte personalmente
per dar vita la processo esecutivo.
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