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Il processo esecutivo si differenzia
da quello di cognizione perché non vi sono accertamenti da compiere, ma attività
materiali da eseguire.
Può accadere, però, che nel corso del
processo, o addirittura prima del suo inizio, sia necessario risolvere delle
questioni che potrebbero condizionare l’esistenza stessa del procedimento
esecutivo o il suo regolare svolgimento; gli strumenti che l’ordinamento mette a
disposizione per far valere queste contestazioni sono le opposizioni, previste
dal titolo V del terzo libro del codice di procedura civile.
Diverso è l’oggetto e la natura dei
tre tipi d’opposizione che sono:
1. Opposizione
all’esecuzione, attraverso la quale si contesta il diritto della parte
istante a procedere all’esecuzione. In altre parole si contesta il “se”
dell’esecuzione. Si tratta di un vero e proprio procedimento di cognizione che
s’inserisce in quello di esecuzione:
2. Opposizione
agli atti esecutivi, attraverso la quale si contesta la regolarità formale
del titolo esecutivo del precetto e dei singoli atti esecutivi. In altre parole
si contesta il “come” dell’esecuzione, la sua regolarità formale.
3. Opposizione
di terzo all’esecuzione: può essere azionata da terzi che pretendano di
avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati. Si tratta di un
procedimento di cognizione.
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