Espropriazione forzata in generale |
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Nell’affrontare lo studio del processo
di espropriazione, seguiremo lo schema adottato dal codice di rito che si occupa
dell’espropriazione forzata in generale e, in seguito, delle singole specie di
espropriazione.
Le regole contenute negli artt. 483 e
ss. dettano la disciplina generale di tale tipo di processo che si integrerà,
volta per volta, con le specifiche regole dettate per i singoli procedimenti
espropriativi.
Vediamo, allora, queste regole
generali del processo di espropriazione.
Soffermiamoci su quest’ultimo
punto, cioè la pubblicità degli avvisi.
Questi avvisi, come visto,
devono essere pubblicati sul portale delle vendite pubbliche; chiediamoci,
allora, cosa accade se gli avvisi non sono pubblicati nel termine indicato dal
giudice.
Rispondiamo: si avrà
l’estinzione del processo.
Dispone, infatti, l’art. 631
bis, inserito dal d.l. 83\2015 che se questi avvisi non sono stati pubblicati
nel termine fissato dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o
al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con
ordinanza l'estinzione del processo esecutivo che potrà essere impugnata secondo
quanto dispone l’art. 630 comma 3.
Può darsi però che il sistema
informatico non sia ancora funzionante, e quindi non vi sarà estinzione, ma il
mancato funzionamento dovrà essere attestato secondo quanto dispone l’art. 161
quater disp. att. a. c.p.c.
Come già accennato in precedenza, con
l'espropriazione forzata, si vuole ottenere la soddisfazione di un credito su
somme di danaro. Il processo di espropriazione è il più complesso tra quelli che
conosciamo, perché sarà necessario trasformare i beni del debitore in denaro,
nel rispetto delle ragioni di tutti i creditori intervenuti.
Anche per questo processo vale il
principio della domanda e quello del contraddittorio, ma le parti non si trovano
sullo stesso piano a causa della posizione di maggior forza riconosciuta al
creditore possessore del titolo esecutivo. Il processo va avanti ad istanza di
parte, di regola il creditore munito di titolo esecutivo, ma nel rispetto delle
regole sul contraddittorio (vedi ad es. art. 485).
La norma fondamentale in tema di
espropriazione forzata è costituita dall'articolo 2910 c.c. secondo cui il
creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del
debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
Altra norma importante è quella del
2740 c.c. secondo cui debitore risponde dell'adempimento delle proprie
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; così ai sensi
dell'articolo 2910 primo comma, il creditore può agire con l'espropriazione nei
confronti del debitore inadempiente, e può assoggettare sia beni mobili sia
immobili sia i crediti che il debitore vanta nei confronti dei terzi; il
creditore può anche avvalersi anche cumulativamente dei diversi mezzi di
espropriazione (art. 483), anche se il debitore potrebbe opporsi a tale cumulo;
in tal caso l’espropriazione può essere limitata al mezzo scelto dal creditore,
o, in mancanza da quello scelto dal giudice.
Il processo di espropriazione si
svolge in varie fasi, vediamo, allora, il suo svolgimento in generale.
Il
processo di espropriazione è aperto all'intervento degli altri creditori del
debitore che soddisfano i requisiti di cui all’art. 499, ma non vi è alcun
obbligo, da parte del creditore procedente, o da parte del giudice, di avvertire
tutti i creditori del debitore sottoposto all’esecuzione.
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