L’esecuzione può essere iniziata dopo dieci giorni dalla notifica del precetto.
Se, però, si lasciano trascorrere novanta giorni dalla notifica del precetto,
senza che sia iniziata l’esecuzione, quest’ultimo diviene inefficace.
Nei casi di pericolo nel ritardo la parte può essere autorizzata a iniziare
immediatamente l’esecuzione, senza rispettare il termine dilatorio dei dieci
giorni dalla notifica del precetto.
Come già visto il precetto è un’intimazione rivolta al debitore; non è quindi, l’atto iniziale del processo esecutivo (come è invece è la citazione nel processo di cognizione), che inizierà successivamente, ad esempio con il pignoramento nell’espropriazione forzata.
Di conseguenza, il precetto potrà essere redatto anche dal creditore
personalmente, senza l’assistenza del difensore. In tal caso sarà lo stesso
creditore a sottoscrivere il precetto, ma non è escluso, come di solito accade,
che il creditore si rivolga a un avvocato per la redazione e notifica del
precetto, e (a norma dell’art. 125 richiamato dall’ultimo comma dell’art. 480),
sarà il difensore a sottoscrivere il precetto, dove sarà anche contenuta, a
norma dell’art. 83 comma 3, la procura rilasciatagli dal creditore.
Essendo atto di parte, inoltre, avrà l’efficacia di interrompere la prescrizione
al pari della costituzione in mora (art. 2943 comma 4 c.c.), ma non di
sospenderla, come invece è previsto per la notificazione degli atti con i quali
s’inizia un giudizio (art. 2945 comma 2 c.c.). Il precetto deve anche contenere
la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore nel comune
dove ha sede il giudice dell’esecuzione, ma in mancanza di tale dichiarazione le
eventuali opposizioni si propongono innanzi al giudice del luogo dove è stato
notificato il precetto, e le notificazioni nei confronti del creditore istante
si fanno presso la cancelleria dello stesso giudice.
|
|