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Fino al 24\11\2010 prima di iniziare una causa di lavoro era necessario
procedere con un tentativo di conciliazione innanzi a commissioni di
conciliazione, ma in seguito alla riforma degli articoli 410 e ss., per opera
della legge 4\11\2010 n. 183, il tentativo di conciliazione non è più
obbligatorio ma facoltativo.
Vediamo come il novellato articolo 410, costruisce il tentativo facoltativo di
conciliazione.
Esperito il tentativo, è possibile che questo sia accettato, o meno, dall’altra
parte; nel caso sia accettato, si dovranno applicare le regole previste dagli
articoli 411 e ss. I novellati articoli 411 e 412 si occupano dell’ipotesi che
il tentativo riesca in tutto o in parte, o che non riesca nemmeno in parte. Il
tentativo si svolge innanzi alle commissioni di conciliazione che sono istituite
presso
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Può però accadere che il tentativo non riesca:
Il tentativo di conciliazione
può essere esperito (art. 411 comma 3) anche in sede sindacale, vediamo questa
ipotesi.
L’art. 412 si occupa di
un’ipotesi particolare, e cioè del caso in cui le parti possono accordarsi per
la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il
mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
Illustriamo nello schema di
quest’ultima possibilità.
Vediamo ora in che modo il lodo diviene esecutivo.
1. È stato proposto ricorso contro il lodo, entro 30 gg. dalla notificazione del
lodo: il tribunale respinge il ricorso. Il lodo è depositato nella cancelleria
del tribunale della circoscrizione dove ha sede l’arbitrato, e il giudice,
accertata la regolarità formale del lodo lo dichiara esecutivo con decreto.
2. Sono trascorsi 30 gg. dalla notificazione del lodo: il lodo è depositato
nella cancelleria del tribunale della circoscrizione dove ha sede l’arbitrato, e
il giudice, accertata la regolarità formale del lodo lo dichiara esecutivo con
decreto.
3. Non sono trascorsi 30 gg. dalla notificazione del lodo, ma le parti hanno
dichiarato per iscritto di accettarlo: il lodo è depositato nella cancelleria
del tribunale della circoscrizione dove ha sede l’arbitrato, e il giudice,
accertata la regolarità formale del lodo lo dichiara esecutivo con decreto.