La sentenza pronunciata in sede di reclamo può essere impugnata, a pena di
decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla
notificazione se
anteriore. Se non sono state
effettuate la comunicazione o la notificazione, si applicherà l’art. 327 c.p.c.
(così dispone il comma 64).
Il giudizio si svolgerà nelle forme ordinarie, ma
Se il ricorrente vuole chiedere la sospensione dell’efficacia della sentenza
pronunciata in sede di reclamo, dovrà rivolgere la sua richiesta alla corte di
appello e non a quella di cassazione.
Per tutti i giudizi che abbiamo visto (fase sommaria, opposizione, reclamo,
cassazione) il comma 65 dispone che: “Alla
trattazione delle controversie regolate dai commi da 47
a 64 devono essere riservati particolari giorni
nel calendario
delle udienze”, e il comma 66 impone ai capi degli uffici giudiziari
di vigilare affinché tale prescrizione sia effettivamente attuata.