La sentenza pronunciata in sede di giudizio di opposizione è reclamabile alla
corte di appello (art. 1 comma
Il fatto di non aver previsto specificamente l’appello, ma il reclamo, fa
pensare che le regole generali sull’appello non siano applicabili (o almeno
automaticamente applicabili) al giudizio di reclamo.
Il termine per proporre reclamo è di 30 giorni dalla comunicazione o
notificazione, se anteriore, della sentenza. Nei 30 giorni, quindi, sarà
necessario depositare il ricorso avente ad oggetto il reclamo alla sentenza
pronunciata in sede di opposizione.
Nel caso in cui non via stata comunicazione o notificazione, si applica l’art.
327 c.p.c. richiamato dal comma 61; in altre parole si potrà proporre reclamo
entro 6 mesi dal deposito della sentenza, cioè dalla sua pubblicazione.
Come accade per l’appello nel rito del lavoro, ex art. 437 comma 2 c.p.c., non
sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, cioè la
corte di appello: ” anche d'ufficio, li
ritenga indispensabili ai fini
della decisione ovvero la parte dimostri di non
aver potuto
proporli in primo grado per
causa ad essa non imputabile ( comma 59) ”.
Nulla è detto, invece, per le domande ed eccezioni nuove (espressamente escluse
nel rito del lavoro ex art. 437 c.p.c.).
Nulla è detto poi, sulla possibilità di proporre un reclamo incidentale, anche
se sembra di dover escludere tale possibilità.
Il procedimento si svolge nelle stesse forme previste per il giudizio di
opposizione, grazie al richiamo effettuato dal comma 60 ai commi 51, 52, 53, ma
per una maggiore comprensione vediamo lo schema del giudizio di reclamo.
Il giudizio di reclamo si svolge, in pratica, negli stessi modi del giudizio di
opposizione, poiché il comma 60 dispone che:
”
Alla prima udienza, la corte
può sospendere l'efficacia
della sentenza reclamata se ricorrono
gravi motivi.
La corte d'appello, sentite
le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede
nel modo
che ritiene
più opportuno agli atti di istruzione ammessi e
provvede con
sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda,
dando, ove
opportuno, termine alle parti per il deposito di note
difensive fino
a dieci giorni prima
dell'udienza di discussione. La sentenza,
completa di motivazione,
deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di
discussione”.
Valgono, quindi, le considerazioni già svolte in merito al giudizio di
opposizione, ma con alcune precisazioni.
L’assunzione dei mezzi di prova sarà solo eventuale; abbiamo visto, infatti, che
non sono ammissibili in sede di reclamo nuovi messi di prova, salvo che la corte
li ritenga indispensabili. Sulle modalità di assunzione delle prove, il comma 60
dispone che la corte: “ procede
nel modo
che ritiene
più opportuno agli atti di istruzione ammessi”; di conseguenza la
corte potrebbe anche delegare uno dei suoi componenti all’assunzione delle prove
costituende.
La corte, poi, potrà sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di
opposizione, ma solo se ricorrono gravi motivi.