Il reclamo alla corte di appello

La sentenza pronunciata in sede di giudizio di opposizione è reclamabile alla corte di appello (art. 1 comma 58 l. 92\2012); non è previsto quindi, almeno formalmente, l’appello, anche se tale reclamo sembra simile al giudizio di appello.

Il fatto di non aver previsto specificamente l’appello, ma il reclamo, fa pensare che le regole generali sull’appello non siano applicabili (o almeno automaticamente applicabili) al giudizio di reclamo.

Il termine per proporre reclamo è di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza. Nei 30 giorni, quindi, sarà necessario depositare il ricorso avente ad oggetto il reclamo alla sentenza pronunciata in sede di opposizione.

Nel caso in cui non via stata comunicazione o notificazione, si applica l’art. 327 c.p.c. richiamato dal comma 61; in altre parole si potrà proporre reclamo entro 6 mesi dal deposito della sentenza, cioè dalla sua pubblicazione.

Come accade per l’appello nel rito del lavoro, ex art. 437 comma 2 c.p.c., non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, cioè la corte di appello: ” anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai  fini  della decisione ovvero la parte dimostri di non  aver  potuto  proporli  in primo grado per causa ad essa non imputabile ( comma 59) ”.

Nulla è detto, invece, per le domande ed eccezioni nuove (espressamente escluse nel rito del lavoro ex art. 437 c.p.c.).

Nulla è detto poi, sulla possibilità di proporre un reclamo incidentale, anche se sembra di dover escludere tale possibilità.

Il procedimento si svolge nelle stesse forme previste per il giudizio di opposizione, grazie al richiamo effettuato dal comma 60 ai commi 51, 52, 53, ma per una maggiore comprensione vediamo lo schema del giudizio di reclamo.

 

Il giudizio di reclamo si svolge, in pratica, negli stessi modi del giudizio di opposizione, poiché il comma 60 dispone che:

Alla prima udienza, la corte  può  sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono  gravi  motivi.  La corte  d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede  nel  modo  che  ritiene  più opportuno agli atti di istruzione ammessi e  provvede  con  sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda,  dando,  ove  opportuno, termine alle parti per il deposito di note  difensive  fino  a  dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza,  completa  di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”.

Valgono, quindi, le considerazioni già svolte in merito al giudizio di opposizione, ma con alcune precisazioni.

L’assunzione dei mezzi di prova sarà solo eventuale; abbiamo visto, infatti, che non sono ammissibili in sede di reclamo nuovi messi di prova, salvo che la corte li ritenga indispensabili. Sulle modalità di assunzione delle prove, il comma 60 dispone che la corte: “ procede  nel  modo  che  ritiene  più opportuno agli atti di istruzione ammessi”; di conseguenza la corte potrebbe anche delegare uno dei suoi componenti all’assunzione delle prove costituende.
La corte, poi, potrà sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di opposizione, ma solo se ricorrono gravi motivi.