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L’art.
409 elenca le categorie di diritti tutelabili con il processo del lavoro.
Dobbiamo però segnalare che
La legge n.
92\2012, in vigore dal 18\07\2012, ha introdotto un nuovo rito in materia di
impugnazione dei licenziamenti (
applicabile alle controversie
instaurate dopo la data di entrata in vigore della citata legge) ,
diverso da quello previsto per le altre controversie in materia di lavoro ex
artt. 409 e ss. Ne parleremo alla fine
del capitolo.
Ma analizziamo singolarmente i cinque casi dell’art. 409.
1) Rapporti di lavoro subordinato privato
anche se non inerenti all'esercizio di un’impresa. I rapporti di lavoro
subordinato ai quali fa riferimento il n. 1 dell’art. 409 sono quelli dell’art.
2094 c.c. Differentemente da quanto previsto dall’art. 2094 c.c., in tal caso ci
si riferisce a tutti i rapporti di lavoro subordinato privato anche se "non
inerenti all’esercizio di un’impresa", come il lavoro domestico o a domicilio;
2) Rapporti di mezzadria, di colonia
parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, e
rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni
specializzate agrarie. La competenza per tali tipi di rapporti è in gran
parte affidata alle sezioni speciali agrarie e, di conseguenza, la competenza
del tribunale assume carattere residuale riguardando solo le controversie aventi
ad oggetto i rapporti di natura associativa ed i rapporti atipici. Le sezioni
specializzate agrarie dovranno però giudicare secondo il rito del lavoro; ciò
crea dei problemi poiché è necessario adattare le norme processuali sul lavoro,
pensate per un giudice monocratico, a un giudice collegiale, quali sono le
sezioni specializzate agrarie;
3) Rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una
prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche
se non a carattere subordinato. Non ci sono problemi nell’individuazione dei
rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale regolata negli artt. 1742 e
ss. del codice civile e nella legge 12\03\1968 n.316. Più complessa è, invece,
l’individuazione degli altri rapporti di collaborazione, dovendo il giudice
compiere un accertamento di fatto sulla sussistenza degli altri requisiti
richiesti dal n. 3 dell’art. 409;
4) Rapporti di lavoro dei dipendenti di
enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica.
Sono enti pubblici economici quei soggetti imprenditoriali pubblici che tendono
alla realizzazione del profitto, perseguendo, in tal modo, l’interesse pubblico.
5) Rapporti di lavoro dei dipendenti di
enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti
dalla legge ad altro giudice. La distinzione tra ente pubblico economico e
non economico, rivestiva notevole importanza poiché i rapporti di lavoro dei
dipendenti degli enti pubblici non economici erano sottoposti alla giurisdizione
dei tribunali amministrativi, restando al giudice ordinario le controversie di
non ben identificati altri rapporti di lavoro pubblico. Il decreto legislativo
31\03\1990 n.
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