Eseguiti tutti gli adempimenti che abbiamo appena visto, nel giorno fissato dal
giudice si tiene l’udienza di discussione della causa che potrebbe anche essere
l’unica della causa.
Notiamo, in primo luogo, che il giudice, dopo aver sentito le parti, e omessa
ogni formalità non essenziale al contradditorio: “
procede
nel modo
che ritiene più
opportuno agli
atti di
istruzione ammissibili
e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai
sensi dall'articolo 421 del codice di
procedura civile (art. 1
comma 57) ”.
Ciò, oltre a deformalizzare l’istruzione, fa pensare che le parti dovrebbero
essere già pronte all’assunzione della prova, che il giudice assumerà
effettivamente solo già la ritenga ammissibile e rilevante.
Terminata la fase dell’istruzione, il giudice provvede con sentenza
all’accoglimento o al rigetto della domanda.
Qui, però, non c’è alcun riferimento alla lettura in udienza del dispositivo e
delle motivazioni della sentenza come è invece previsto dagli articolo 429
c.p.c. che quindi può essere non obbligatoria per il giudice; è anche vero,
però, che dovendo il giudice “provvedere” nella stessa udienza, dovrebbe almeno
leggere (o far leggere) il dispositivo della sentenza, che poi sarà depositata
in cancelleria entro 10 giorni dall’udienza di discussione, “completa
di motivazione (art. 1 comma 57)”
. Questo riferimento alla motivazione fa pensare che il giudice all’udienza
leggerà il dispositivo della sentenza, che poi depositerà “completa
di motivazione” in cancelleria.
Enigmatica è l’ultima parte del comma 57 lì dove afferma che il giudice dove
opportuno dà :” termine alle parti per il
deposito di note difensive fino a
dieci giorni
prima della udienza
di discussione”.
Viene da chiedersi come fa il giudice a dare tale termine se l’udienza di
discussione è già in corso; l’unica interpretazione plausibile è che l’udienza
di discussione sia stata rinviata in prosieguo, magari perché l’udienza è stata
tutta dedicata a sentire la parti e all’assunzione delle prove, ed ecco la
possibilità di depositare le note di cui parla il comma 57. Del resto lo stesso
art. 429 c.p.c. prevede, al comma 3, tale possibilità.
Quello che però colpisce dalla lettura del comma 57, è che il giudice
dell’opposizione sembra non dover tenere in alcun conto di ciò che è avvenuto
nella fase precedente, una situazione che renderà frequentissime queste
opposizioni vanificando, così, gli scopi del legislatore che sperava di poter
chiudere tutto nella prima fase del procedimento.