La trattazione dell’opposizione

Eseguiti tutti gli adempimenti che abbiamo appena visto, nel giorno fissato dal giudice si tiene l’udienza di discussione della causa che potrebbe anche essere l’unica della causa.

Notiamo, in primo luogo, che il giudice, dopo aver sentito le parti, e omessa ogni formalità non essenziale al contradditorio: “ procede  nel  modo  che ritiene  più  opportuno  agli  atti  di  istruzione  ammissibili   e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai  sensi dall'articolo 421 del codice di  procedura  civile (art. 1 comma 57) ”.

Ciò, oltre a deformalizzare l’istruzione, fa pensare che le parti dovrebbero essere già pronte all’assunzione della prova, che il giudice assumerà effettivamente solo già la ritenga ammissibile e rilevante.

Terminata la fase dell’istruzione, il giudice provvede con sentenza all’accoglimento o al rigetto della domanda.

Qui, però, non c’è alcun riferimento alla lettura in udienza del dispositivo e delle motivazioni della sentenza come è invece previsto dagli articolo 429 c.p.c. che quindi può essere non obbligatoria per il giudice; è anche vero, però, che dovendo il giudice “provvedere” nella stessa udienza, dovrebbe almeno leggere (o far leggere) il dispositivo della sentenza, che poi sarà depositata in cancelleria entro 10 giorni dall’udienza di discussione, “completa di motivazione (art. 1 comma 57)” . Questo riferimento alla motivazione fa pensare che il giudice all’udienza leggerà il dispositivo della sentenza, che poi depositerà “completa di motivazione” in cancelleria.

Enigmatica è l’ultima parte del comma 57 lì dove afferma che il giudice dove opportuno dà :” termine alle parti per il deposito di note difensive  fino a dieci  giorni  prima  della udienza  di  discussione”. 

Viene da chiedersi come fa il giudice a dare tale termine se l’udienza di discussione è già in corso; l’unica interpretazione plausibile è che l’udienza di discussione sia stata rinviata in prosieguo, magari perché l’udienza è stata tutta dedicata a sentire la parti e all’assunzione delle prove, ed ecco la possibilità di depositare le note di cui parla il comma 57. Del resto lo stesso art. 429 c.p.c. prevede, al comma 3, tale possibilità.

Quello che però colpisce dalla lettura del comma 57, è che il giudice dell’opposizione sembra non dover tenere in alcun conto di ciò che è avvenuto nella fase precedente, una situazione che renderà frequentissime queste opposizioni vanificando, così, gli scopi del legislatore che sperava di poter chiudere tutto nella prima fase del procedimento.