La legge n. 92\2012, in vigore dal 18\07\2012, ha introdotto un nuovo rito in
materia di licenziamenti ( applicabile alle
controversie instaurate dopo
la data di entrata in vigore della citata legge) , diverso da quello previsto
per le altre controversie in materia di lavoro ex artt. 409 e ss.
Abbiamo quindi un nuovo rito speciale; non ci occuperemo delle fasi extra
processuali che precedono il ricorso al tribunale, ma solo delle vicende
strettamente processuali del provvedimento.
Il nuovo rito si applica, ex art. 1 comma
Il procedimento, in primo grado, prevede due fasi, la prima necessaria, la
seconda eventuale.
1) La prima, necessaria, è instaurata su impulso del lavoratore, che impugna il
licenziamento nelle ipotesi che abbiamo visto nel citato comma 47, e si chiude
con una ordinanza immediatamente esecutiva pronunciata dal tribunale che decide
in funzione di giudice del lavoro.
2) Contro l’ordinanza, sia essa di accoglimento o di rigetto, è possibile
proporre opposizione innanzi allo stesso tribunale che l’ha pronunciata entro il
termine di decadenza (quindi perentorio) di 30 gg. dalla sua comunicazione o
notificazione, nel caso in cui questa sia anteriore. Questa seconda fase,
eventuale, si chiude con una sentenza, provvisoriamente esecutiva. La sentenza
potrà poi essere oggetto di reclamo alla corte d’appello, entro 30 gg. dalla sua
comunicazione o, notificazione nel caso in cui quest’ultima sia anteriore.
Vediamo quindi, nello schema che segue, la prima fase.
Sullo schema che abbiamo appena visto, dobbiamo porre l’attenzione sui seguenti
punti;
a.
il termine di 40 gg. non sembra essere perentorio, ma serve, piuttosto a
velocizzare, nei limiti del possibile, l’attività del giudice;
b.
il termine di 25 gg. è un termine di comparizione; il mancato rispetto potrebbe
rendere possibile l’applicazione dell’art. 164;
c.
per il termine di costituzione del convenuto-resistente, è di 5 giorni; non
sembra che una costituzione tardiva possa pregiudicare la posizione del
convenuto, e ciò sia per la sommarietà dei questa prima fase, sia perché la
legge non regola le conseguenze relative alla costituzione tardiva;
d.
il ricorso deve seguire le forme previste dall’articolo125;
e. la notificazione del ricorso deve
essere effettuata dal ricorrente, che può avvalersi anche della posta
elettronica certificata;
f.
non è possibile proporre domande diverse da quelle di cui al citato art. 2 comma
47, salvo che siano fondate sugli
identici fatti costitutivi;
g.
quando si siano prodotti documenti, copia di essi deve essere depositata in
cancelleria;
h.
lo svolgimento dell’udienza fa propendere per il carattere sommario del
procedimento (altri dicono a cognizione semipiena), anche se non sembra che
questo abbia natura cautelare, se non altro perché il lavoratore che impugna il
licenziamento non deve addurre alcun periculum in mora;
i.
non è specificata la competenza per territorio, ma dovrebbe applicarsi quella
prevista dall’art. 413.