La prima fase del procedimento

La legge n. 92\2012, in vigore dal 18\07\2012, ha introdotto un nuovo rito in materia di licenziamenti ( applicabile alle  controversie  instaurate dopo la data di entrata in vigore della citata legge) , diverso da quello previsto per le altre controversie in materia di lavoro ex artt. 409 e ss.

Abbiamo quindi un nuovo rito speciale; non ci occuperemo delle fasi extra processuali che precedono il ricorso al tribunale, ma solo delle vicende strettamente processuali del provvedimento.

Il nuovo rito si applica, ex art. 1 comma 47 l. n. 92\2012 : ” alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti  nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,  anche  quando  devono  essere  risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”.

Il procedimento, in primo grado, prevede due fasi, la prima necessaria, la seconda eventuale.

 
1) La prima, necessaria, è instaurata su impulso del lavoratore, che impugna il licenziamento nelle ipotesi che abbiamo visto nel citato comma 47, e si chiude con una ordinanza immediatamente esecutiva pronunciata dal tribunale che decide in funzione di giudice del lavoro.

2) Contro l’ordinanza, sia essa di accoglimento o di rigetto, è possibile proporre opposizione innanzi allo stesso tribunale che l’ha pronunciata entro il termine di decadenza (quindi perentorio) di 30 gg. dalla sua comunicazione o notificazione, nel caso in cui questa sia anteriore. Questa seconda fase, eventuale, si chiude con una sentenza, provvisoriamente esecutiva. La sentenza potrà poi essere oggetto di reclamo alla corte d’appello, entro 30 gg. dalla sua comunicazione o, notificazione nel caso in cui quest’ultima sia anteriore.

Vediamo quindi, nello schema che segue, la prima fase.

 

Sullo schema che abbiamo appena visto, dobbiamo porre l’attenzione sui seguenti punti;

a. il termine di 40 gg. non sembra essere perentorio, ma serve, piuttosto a velocizzare, nei limiti del possibile, l’attività del giudice;

b. il termine di 25 gg. è un termine di comparizione; il mancato rispetto potrebbe rendere possibile l’applicazione dell’art. 164;

c. per il termine di costituzione del convenuto-resistente, è di 5 giorni; non sembra che una costituzione tardiva possa pregiudicare la posizione del convenuto, e ciò sia per la sommarietà dei questa prima fase, sia perché la legge non regola le conseguenze relative alla costituzione tardiva;

d. il ricorso deve seguire le forme previste dall’articolo125;
e. la notificazione del ricorso deve essere effettuata dal ricorrente, che può avvalersi anche della posta elettronica certificata;

f. non è possibile proporre domande diverse da quelle di cui al citato art. 2 comma  47, salvo che siano fondate sugli  identici  fatti costitutivi;

g. quando si siano prodotti documenti, copia di essi deve essere depositata in cancelleria;

h. lo svolgimento dell’udienza fa propendere per il carattere sommario del procedimento (altri dicono a cognizione semipiena), anche se non sembra che questo abbia natura cautelare, se non altro perché il lavoratore che impugna il licenziamento non deve addurre alcun periculum in mora;

i. non è specificata la competenza per territorio, ma dovrebbe applicarsi quella prevista dall’art. 413.