Ci siamo fermati al momento in cui il tribunale decide con ordinanza sul ricorso
presentato dal lavoratore.
Quest’ordinanza è provvisoriamente esecutiva, ma con una particolarità: non è
ammessa la sospensione o la revoca dell’efficacia esecutiva, almeno fino quando
il tribunale non decida con sentenza l’opposizione proposta contro detta
ordinanza (art. 1 comma 50 legge n. 92\2012).
Ora dobbiamo occuparci proprio della seconda fase, quella della opposizione,
fase eventuale, che se proposta, darà vita a un procedimento a cognizione piena.
Vediamo allora nello schema che segue la fase dell’opposizione ex commi 51-57
dell’art. 1 della legge n. 92\2012.
Questa fase è quindi a cognizione piena, modellata sul processo del lavoro ex
art. 409 e ss.
Sembra logico, quindi, che l’interpretazione delle nuove regole dovrà esser
fatta, principalmente, con riferimento al rito del lavoro, mentre dovrà
valutarsi se istituti specifici del rito del lavoro possano essere qui
introdotti. Purtroppo il legislatore nulla dice circa le norme applicabili per
quanto non regolato da questo rito speciale, lasciando così all’interprete il
compito di individuarle.
Soffermiamo, però, la nostra attenzione sullo schema che abbiamo appena visto.
Cominciamo dalla possibilità di proporre domande nuove rispetto alla fase
sommaria e alla sola impugnativa del licenziamento.
Come già detto, il comma 51 ammette domande diverse rispetto a quelle che
riguardano l’impugnazione del licenziamento, lì dove afferma che:
” Con il ricorso
non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma
47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli
identici fatti costitutivi o
siano svolte nei confronti
di soggetti
rispetto ai quali la causa è
comune o dai quali si intende essere garantiti”.
Sono, quindi, ammesse domande diverse rispetto a quelle possibili per il comma
47, ma solo se fondate sugli identici fatti costitutivi o funzionali al
litisconsorzio oppure alla garanzia.
Nulla si dice, però, sulla possibilità che siano proposte per la prima volta
tali domande, ma poiché questa è una fase a cognizione piena, dovrebbero essere
ammissibili, anche se non proposte nella fase sommaria.
Il ricorso, come visto deve essere notificato a cura del ricorrente, anche
attraverso posta elettronica certificata, ma il ricorrente deve svolgere tale
notifica facendo in modo che tra la data di udienza, fissata dal giudice, e la
data di notifica del ricorso vi siano almeno 30 giorni. Si tratta quindi di un
termine di comparizione.
Il convenuto (che possiamo anche chiamare opposto o resistente), deve invece
costituirsi almeno 10 giorni prima della data di udienza: “mediante
deposito in cancelleria di memoria
difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo
416 del codice di procedura civile.
Se l'opposto intende
chiamare un terzo in causa deve, a
pena di decadenza, farne
dichiarazione nella memoria
difensiva”, dispone il comma 53.
In altre parole la posizione del convenuto è del tutto identica a quella del
convenuto nel rito del lavoro.
Potrebbe darsi che il convenuto nella memoria difensiva, spieghi anche domanda
riconvenzionale; qui, però, non è previsto il meccanismo dell’art. 418 nel rito
del lavoro, non ci sarà, in altre parole lo spostamento della prima udienza.
Il comma 56, che si riferisce alla domanda riconvenzionale, non ne fa alcun
riferimento, ma si limita a stabilire che : ”
Quando la causa relativa alla domanda
riconvenzionale non
è fondata su fatti
costitutivi identici a quelli posti
a base
della domanda principale il giudice ne dispone la separazione”.
Quello che invece appare evidente da questo comma, è la differenza dei casi
in cui è possibile proporre domanda riconvenzionale ex art. 36 c.p.c. .
In generale la domanda riconvenzionale può essere spiegata o perché dipende
dallo stesso titolo dedotto dall’attore o da quello che già appartiene alla
causa come mezzo di eccezione. Qui, invece, il riferimento è agli stessi fatti
costitutivi dedotti in giudizio dall’opponente. Questo rigore probabilmente si
giustifica perché la giurisprudenza ha spesso ritenuto ammissibili domande
riconvenzionali ben oltre i limiti dell’art. 36 c.p.c.
Regole particolari sono previste dal comma
Nel caso vi sia la chiamata del terzo: “
il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone
che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché
il ricorso
introduttivo e
l'atto di costituzione
dell'opposto, osservati i termini di cui al comma
Vi sarà quindi spostamento della prima udienza, nei termini che già abbiamo
visto nello schema; in altre parole, devono intercorre almeno 30 giorni tra la
notifica del provvedimento, del ricorso e dell’atto di costituzione, e la nuova
udienza. Il terzo, ex comma 55,
dovrà costituirsi come il convenuto almeno 10 giorni prima dell’udienza e subirà
le stesse decadenze che si maturano a carico del convenuto.