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Fino
al 1990 i procedimenti cautelari non avevano, con riferimento al rito da
seguire, una disciplina unitaria, ma la legge n. 353\1990, entrata in vigore nel
1° gennaio del
L’articolo di riferimento, circa l’applicazione del rito cautelare uniforme è il
669 quaterdecies, che così recita: “Ambito
di applicazione
- Le disposizioni della presente sezione si applicano ai
provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in
quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice
civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresì ai
provvedimenti d’istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo”.
Si tratta di una
disciplina generale che riguarda sia i provvedimenti cautelari previsti dalle
sezioni II, III e V del capo III del libro IV, sia gli altri provvedimenti
cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, in quanto
compatibili.
Sembrerebbe, quindi,
che i procedimenti delle sezioni indicate siano in toto sostituiti dal nuovo
rito cautelare uniforme, mentre per gli altri procedimenti cautelari previsti
dal codice civile o da leggi speciali, bisognerebbe verificare la compatibilità
del rito cautelare uniforme con le singole discipline.
Se però guardiamo gli
articoli delle sezioni II, III e V facciamo una scoperta interessante.
Moltissimi articoli di queste sezioni sono stati abrogati proprio dalla legge
che ha introdotto il rito cautelare uniforme, e cioè dalla 353\1990, ma molti
altri sono rimasti in vigore.
Prendiamo, ad esempio, la disciplina dei sequestri, contenuta nella sezione II,
articoli dal
Come si vede si
tratta di diciotto articoli, ma di questi sette sono stati abrogati, ma gli
altri undici sono ancora in vigore, e ciò significa che il rito camerale
uniforme troverà applicazione negli “spazi” lasciati vuoti dagli articoli
abrogati, mentre si applicherà ancora la disciplina specifica del singolo
procedimento cautelare, se in vigore.
Dalla
disamina dei singoli procedimenti cautelari si scopre che il rito cautelare
uniforme si applica senza deroghe solo ai provvedimenti d’urgenza ex art. 700,
mentre per tutti gli altri trova delle deroghe più o meno intense, nelle
specifiche discipline dei singoli procedimenti cautelari, fino a giungere alla
quasi non applicabilità per i provvedimenti d’istruzione preventiva.
Per quanto riguarda,
invece, gli altri procedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle
leggi speciali, il rito cautelare uniforme è applicabile solo se compatibile,
accentuando così la sua caratteristica di essere espressione di una norma
generale.
Viene poi da
chiedersi se il rito cautelare uniforme possa trovare applicazione per gli altri
provvedimenti cautelari diversi da quelli menzionati dall’art. 669 quaterdecies,
che si trovano nel codice di procedura civile.
Parte della
dottrina lo ritiene applicabile, proprio perché il rito cautelare uniforme è
frutto di una norma generale, ma è anche vero che gli altri procedimenti
cautelari previsti dal codice di rito
sono
sufficientemente determinati dalle singole norme che li prevedono, e, di
conseguenza, sembra possa esserci poco spazio per l’applicazione del rito
cautelare uniforme.
Tiriamo le somme del nostro discorso.
Rito
cautelare uniforme
Ambito di applicazione |
Si
applica ai procedimenti di sequestro giudiziario e conservativo
(sez. II artt. 670- 687), ai procedimenti di denuncia di nuova opera e
di danno temuto (sez III artt. 688. 691), e ai procedimenti d’urgenza (sez
V art. 700) se non derogato dalle specifiche regole previste per i
singoli procedimenti |
Non si
applica ai procedimenti d’istruzione preventiva (sez. IV artt. 692
-699) eccezion fatta per l’art. 669 septies che si applica anche a
questi procedimenti |
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Si
applica agli altri procedimenti cautelari previsti dal codice
civile e da leggi speciali, se compatibile |
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