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Sono previsti dagli art. 670 e ss. del c.p.c. e da altre leggi speciali.
Quelli previsti dal codice di rito sono il sequestro giudiziario, il sequestro
conservativo, la denuncia di nuova opera e di danno temuto, procedimenti
d’istruzione preventiva, e i provvedimenti di urgenza (art. 700 ).
I presupposti per ottenere un provvedimento cautelare sono:
1. il fumus
boni iuris, che consiste nella probabilità che il diritto sostanziale che si
vuole tutelare esista.
2. il periculum
in mora, o pericolo nel ritardo: bisogna provare, anche sommariamente, che
nel tempo necessario a far valere il diritto con un provvedimento definitivo si
possono verificare pregiudizi alla situazione giuridica o di fatto del soggetto
interessato al provvedimento, pregiudizi che non potrebbero essere eliminati
dall’eventuale provvedimento favorevole a cognizione piena.
Con tali provvedimenti si cerca di cristallizzare la situazione di fatto così
com’è nel momento dell’emissione del provvedimento in attesa del provvedimento
finale del processo di cognizione ordinario.
Assicurare da subito la situazione di fatto o giuridica è quindi lo scopo della
tutela cautelare.
Poiché tali provvedimenti sono presi in seguito a una cognizione sommaria, e in
attesa del provvedimento a cognizione piena, non potrebbero sopravvivere da soli
a un’eventuale estinzione del processo a cognizione piena, oppure al mancato
inizio di detto processo, e, in effetti, le due caratteristiche fondamentali dei
provvedimenti cautelari sono sempre state:
a) l’inidoneità a passare in giudicato;
b) la dipendenza dal processo di merito, nel senso che non sopravvivevano al
mancato inizio o all’estinzione del processo di merito.
Delle due caratteristiche solo la prima è rimasta, perché se è vero che i
provvedimenti cautelari non possono passare in giudicato, è anche vero che
alcuni provvedimenti cautelari sopravvivono anche al mancato inizio del processo
di merito o alla sua estinzione, pur rimanendo inidonei al passaggio in
giudicato.
Abbiamo quindi due tipi di provvedimenti cautelari:
a)
Provvedimenti, che
pur non passando in giudicato, sopravvivono al mancato inizio del processo di
merito o alla sua estinzione
e sono: i provvedimenti di urgenza ex art. 700, i provvedimenti cautelari
previsti dal codice civile o da altri leggi speciali idonei ad anticipare gli
effetti della sentenza di
merito, i provvedimenti di nuova opera e di
danno temuto ex art. 688.
b)
Provvedimenti
cautelari che non sopravvivono al mancato inizio del processo di merito o alla
sua estinzione,
inidonei comunque a passare in giudicato e sono tutti i provvedimenti cautelari
previsti nel codice di procedura civile diversi dai provvedimenti di urgenza ex
art. 700 e diversi
dai provvedimenti di nuova opera e di danno
temuto ex art. 688 e tutti i provvedimenti cautelari previsti dal codice civile
o da altri leggi speciali non idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di
merito.
Viene da chiedersi, in merito ai provvedimenti di cui al punto a), quale
efficacia possano avere nel caso in cui non vi sia processo di merito o questo
si estingua: manterranno l’efficacia esecutiva, se ne erano muniti, ma non
quella di giudicato, e ciò vuol dire che nel caso in cui s’intenda iniziare
il processo di merito relativamente al diritto accertato in via sommaria
nel provvedimento cautelare, non vi sarà nessuna preclusione legata alla
formazione del giudicato, e nemmeno sarà possibile invocare l’autorità di
giudicato di un provvedimento cautelare in un diverso processo (art. 669 octies);
d’altro canto se un provvedimento cautelare di tal genere è portato ad
esecuzione sarà possibile contestarlo con l’opposizione all’esecuzione ex art.
615.
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