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Le questioni di giurisdizione possono essere sollevate
innanzi al giudice che sta trattando la causa, che deciderà la questione
sottopostagli, oppure possono essere portate direttamente innanzi alla Corte di
cassazione, senza rivolgersi preventivamente al giudice del merito, attraverso
il regolamento di giurisdizione ex art. 41.
Tale rimedio non è classificabile tra i mezzi
d’impugnazione, poiché è possibile proporlo solo prima che la causa sia decisa
nel merito in primo grado; in altre parole manca il provvedimento da impugnare.
Vediamo ora nello schema che segue come si svolge il
regolamento.
Come si vede la sospensione del giudizio di merito non è
necessaria ma facoltativa, e non si avrà solo quando il giudice del merito
ritenga, in sostanza, che
Oltre questa ipotesi, l’art. 41, al secondo comma,
prevede un secondo tipo di regolamento, un tipo molto particolare, perché è
proposto dalla pubblica amministrazione che non è parte in causa.
In sostanza accade che si stia svolgendo
un processo dove si discute di questioni che secondo
Ricordiamo che le decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione vincolano sempre le parti anche in un diverso processo.
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