Abbiamo visto tipi e
classificazioni delle impugnazioni.
Spostando, ora, la nostra indagine sulle
parti che partecipano al giudizio d’impugnazione, verifichiamo quali sono gli
elementi indispensabili per poter correttamente impugnare una sentenza. Prima di
tutto è necessario impugnare la sentenza nei termini.
L’impugnazione deve essere
notificata ai soggetti e nei luoghi indicati dall’art. 330, deve provenire da
una parte che sia fornita di legittimazione a impugnare e che, inoltre, abbia un
interesse a impugnare.
L’impugnazione proposta, oltre
a rispettare i succitati criteri, deve rivolgersi contro un provvedimento che
possa essere impugnato con il mezzo scelto, vi deve essere, quindi, la
possibilità a impugnare.
Quando la parte ha rispettato
tutte queste condizioni, potrà mettersi in moto il procedimento d’impugnazione.
Ma può accadere che altri ostacoli impediscano di far giungere il procedimento
d’impugnazione alla sentenza sul merito. Può darsi, infatti, che l’impugnazione,
seppure proposta nel rispetto delle regole, non possa giungere al risultato
sperato dalla parte a causa dell’acquiescenza che quest’ultima abbia fatto alla
sentenza impugnata.
La mancanza delle condizioni
anzidette, porta all’inammissibilità dell’impugnazione, che, insieme al diverso
caso dell’improcedibilità, costituisce il vizio più grave delle impugnazioni;
grave, perché irreparabile, poiché la pronuncia d’inammissibilità o
improcedibilità fa passare in giudicato la sentenza impugnata, anche se non sono
ancora scaduti i termini. Ugualmente accade in caso di estinzione del giudizio
d’impugnazione.
Regole particolari sono dettate
dall’art. 331 e dall’art. 332 nel caso in cui si proponga un’impugnazione quando
il giudizio precedente si era svolto tra più parti.
Il giudizio d’impugnazione deve
essere unico, nel senso che tutte le impugnazioni proposte contro la stessa
sentenza devono essere decise nello steso stesso giudizio.
Abbiamo, quindi, impugnazioni
principali e incidentali tutte necessariamente da svolgersi nello stesso
giudizio. Nel caso si abbiano contemporaneamente, ma indipendenti l’una
dall’altra, più impugnazioni contro la stessa sentenza, dovranno essere riunite
a norma dell’art. 335, davanti ad un solo giudice, anche d’ufficio.
Nel caso di accoglimento
dell’impugnazione, secondo l’art. 336, la riforma parziale della sentenza si
estende anche alle parti non impugnate se dipendenti e agli altri provvedimenti
dipendenti dalla sentenza riformata. Si parla, in tali casi, di effetto
espansivo interno ed effetto espansivo esterno.
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