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È previsto dall'articolo 99 del codice di
procedura civile secondo cui:
" chi vuole agire in giudizio deve proporre domanda
" .
Questo principio non è altro che la trasposizione del
citato art. 24 della Costituzione.
Ci possiamo chiedere quali siano state le ragioni di
questa scelta operata dal legislatore.
Il motivo principale consiste nel fatto
che in tal modo si rafforza l’imparzialità del giudice che, non proponendolo
egli stesso la domanda, rimane terzo nel giudizio non assumendo la veste di
parte. Questo principio non è però inderogabile, perché può subire delle
eccezioni, come nel caso dell’art. 107, mentre non costituiscono eccezione a
detto principio, i casi in cui il pubblico ministero agisce in giudizio, ex art.
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