L’art. 330 determina i luoghi e le persone presso le
quali deve essere notificata l’impugnazione.
Distinguiamo varie ipotesi:
1. Nell’atto di notifica della sentenza la parte che ha
notificato ha dichiarato la sua residenza o ha eletto domicilio nella
circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. In tal caso
l’impugnazione si notifica nel luogo indicato.
2. Nell’atto di notificazione della sentenza non vi è
stata alcuna dichiarazione di residenza o elezione di domicilio. La
notificazione dell’atto d’impugnazione, ai sensi dell’art. 170, è eseguita
presso il procuratore costituito per il giudizio oppure presso la residenza
dichiarata o il domicilio eletto per il precedente giudizio.
3. Muore la parte vittoriosa dopo che ha notificato la
sentenza. L’impugnazione può essere notificata agli eredi collettivamente e
impersonalmente nei luoghi indicati nei punti 1 e 2.
4. La sentenza non è stata notificata. L’impugnazione è
notificata alla parte personalmente a norma degli art. 137 e ss.
5. La sentenza non è stata notificata e si propone
l’impugnazione dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza. Dove ciò sia
ancora possibile (ad es. nell’ipotesi di contumacia involontaria) l’impugnazione
si notifica alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss.
Il punto n. 5 corrisponde al terzo comma dell’art. 330
che fa ancora riferimento al termine di un anno che era evidentemente in
relazione al vecchio testo dell’art. 327 che fissava in un anno il termine lungo
per l’impugnazione; anche quest’articolo non è stato aggiornato e coordinato con
novellato articolo 327 che ha ridotto a sei mesi il termine lungo per
l’impugnazione.
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