Le sentenze non definitive

Vediamo i casi in cui il collegio decide con sentenza non definitiva.

 

1. il collegio decide una questione su una preliminare di merito, in seguito alla rimessione da parte del giudice istruttore, ritenendo non fondata la questione con sentenza non definitiva, e rimettendo la causa con ordinanza innanzi al g.i. per la prosecuzione del giudizio.

2. il collegio decide una questione su una pregiudiziale di rito o relativa alla giurisdizione, in seguito alla rimessione da parte del giudice istruttore, ritenendo non fondata la questione con sentenza non definitiva, e rimettendo la causa con ordinanza innanzi al g.i. per la prosecuzione del giudizio.

3. il collegio ritiene di poter decidere solo su alcune domande o eccezioni (art. 277) mentre per le altre ritiene necessaria un’ulteriore istruzione. Se vi è un apprezzabile interesse della parte che ne ha fatto istanza, decide con sentenza non definitiva solo sulle domande o eccezioni sufficientemente istruite, mentre rimette con ordinanza la causa al g.i. la causa per l’istruzione relativa alle altre domande ed eccezioni.

4. in caso di condanna generica (art. 278).

 

Il caso di della condanna generica merita un approfondimento.

Come sappiamo, le azioni di condanna si distinguono da quelle di accertamento perché rispetto a queste ultime, contengono un elemento in più, la richiesta di condanna di una parte.

Anche nelle azioni di condanna, quindi, è possibile isolare due momenti del giudizio: 1. l’accertamento del diritto; 2. la condanna.

Normalmente la sentenza definitiva di condanna conterrà in sé entrambi gli elementi, ma può accadere che nel corso del processo si riesca ad accertare il diritto, l’an, mentre sia ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il quantum.

Passata la causa in decisione, il collegio dovrebbe rimettere tutta la causa al giudice istruttore per l’ulteriore istruzione riguardante l’accertamento del quantum, ma, se vi è richiesta di una parte, il collegio può subito pronunciare ex art. 278 sentenza (non definitiva) di condanna generica sull’an, rimettendo, con ordinanza, la causa all’istruttore per l’accertamento del quantum.

Verrebbe da chiedersi che utilità potrebbe avere una tale sentenza che, non definendo la quantità della prestazione dovuta, risulta inidonea ad essere portata ad esecuzione (e ciò perché il titolo esecutivo, nel nostro caso la sentenza, deve essere liquido, cioè determinato art. 474).

In realtà il collegio potrebbe disporre nella sentenza di condanna generica il pagamento di una provvisionale nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova e, d’altro canto, la sentenza di condanna generica, pur non essendo titolo esecutivo, è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; essa trasforma, inoltre, le prescrizioni brevi in prescrizioni lunghe.