Vediamo i casi in cui il
collegio decide con sentenza non definitiva.
1. il collegio decide una
questione su una preliminare di merito, in seguito alla rimessione da parte del
giudice istruttore, ritenendo non fondata la questione con sentenza non
definitiva, e rimettendo la causa con ordinanza innanzi al g.i. per la
prosecuzione del giudizio.
2. il collegio decide una
questione su una pregiudiziale di rito o relativa alla giurisdizione, in seguito
alla rimessione da parte del giudice istruttore, ritenendo non fondata la
questione con sentenza non definitiva, e rimettendo la causa con ordinanza
innanzi al g.i. per la prosecuzione del giudizio.
3. il collegio ritiene di poter
decidere solo su alcune domande o eccezioni (art. 277) mentre per le altre
ritiene necessaria un’ulteriore istruzione. Se vi è un apprezzabile interesse
della parte che ne ha fatto istanza, decide con sentenza non definitiva solo
sulle domande o eccezioni sufficientemente istruite, mentre rimette con
ordinanza la causa al g.i. la causa per l’istruzione relativa alle altre domande
ed eccezioni.
Il caso di della condanna
generica merita un approfondimento.
Come sappiamo, le azioni di
condanna si distinguono da quelle di accertamento perché rispetto a queste
ultime, contengono un elemento in più, la richiesta di condanna di una parte.
Anche nelle azioni di condanna,
quindi, è possibile isolare due momenti del giudizio: 1. l’accertamento del
diritto; 2. la condanna.
Normalmente la sentenza
definitiva di condanna conterrà in sé entrambi gli elementi, ma può accadere che
nel corso del processo si riesca ad accertare il diritto, l’an, mentre sia
ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il quantum.
Passata la causa in decisione,
il collegio dovrebbe rimettere tutta la causa al giudice istruttore per
l’ulteriore istruzione riguardante l’accertamento del quantum, ma, se vi è
richiesta di una parte, il collegio può subito pronunciare ex art. 278 sentenza
(non definitiva) di condanna generica sull’an, rimettendo, con ordinanza, la
causa all’istruttore per l’accertamento del quantum.
Verrebbe da chiedersi che
utilità potrebbe avere una tale sentenza che, non definendo la quantità della
prestazione dovuta, risulta inidonea ad essere portata ad esecuzione (e ciò
perché il titolo esecutivo, nel nostro caso la sentenza, deve essere liquido,
cioè determinato art. 474).
In realtà il collegio potrebbe
disporre nella sentenza di condanna generica il pagamento di una provvisionale
nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova e, d’altro
canto, la sentenza di condanna generica, pur non essendo titolo esecutivo, è
titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; essa trasforma, inoltre, le
prescrizioni brevi in prescrizioni lunghe.