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Prima dell’individuazione del giudice competente,
l’attore ha l’onere di individuare il giudice che ha giurisdizione sul caso che
intende sottoporgli. Eseguita questa scelta, e, come già detto in precedenza,
supposto che questi sia il giudice civile, proporrà la domanda innanzi al
tribunale (o giudice di pace) competente.
Questa scelta dell’attore, però, potrebbe non essere
condivisa dal convenuto o dallo stesso giudice che potrebbe ritenere di essere
sfornito di giurisdizione, perché la causa potrebbe spettare al giudice
amministrativo, o non spettare a qualsiasi altro giudice, poiché si tratta di
materia che riguarda la pubblica amministrazione (difetto assoluto di
giurisdizione).
L’articolo di riferimento, in entrambi i
casi, è il 37, che così recita:
” Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti
della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche
d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo”.
Nei casi previsti dall’art. 37 è quindi accaduto che il
giudice d’ufficio o su eccezione della parte (di regola il convenuto), con
sentenza dichiari di essere sfornito di giurisdizione, sentenza che potrà essere
impugnata, fino a giungere alla Corte di cassazione, oppure non essere
impugnata, e passare in giudicato.
Il problema che si pone, in questi casi, è di stabilire
la sorte del processo che si è tenuto innanzi al giudice sfornito di
giurisdizione.
A tale problema ha cercato di fornire
risposta l’art. 59 della l. 69\2009 introducendo nel nostro ordinamento il c.d.
principio della
traslatio judicii.
Secondo il primo comma del citato art. 59 il giudice può
dichiarare il suo difetto di giurisdizione, e se c’è un altro giudice fornito di
giurisdizione, lo indica nel provvedimento in cui ha declinato la propria
giurisdizione.
Entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in
giudicato del provvedimento che ha deciso la giurisdizione, le parti possono
riassumere il processo innanzi al giudice indicato; in tal modo gli effetti
processuali e sostanziali della domanda già proposta innanzi al primo giudice
saranno fatti salvi sin dal momento della proposizione di quella prima domanda,
salve, però, le preclusioni e decadenze già intervenute, ma le prove già
raccolte potranno essere valutate come dal nuovo giudice come argomenti di
prova.
Se, invece, le parti non rispettano il termine dei tre
mesi, il processo in precedenza instaurato si estingue, e nel caso sia comunque
proseguito o riassunto, il giudice provvederà a dichiararne l’estinzione.
a) il nuovo giudice non
contesti la decisione
à il processo continua
davanti a lui;
b) il nuovo giudice ritiene
di essere a sua volta sfornito di giurisdizione
à può sollevare d'ufficio,
con ordinanza, tale questione davanti alle sezioni unite della Corte di
cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito; il
giudice solleverà, quindi, il regolamento di giurisdizione d’ufficio.
c) una delle parti ritiene
che il giudice adito con l’atto di riassunzione non abbia giurisdizione
à può proporre regolamento
di giurisdizione ex art. 41.
Per tutte queste ipotesi bisogna osservare
che le contestazioni sulla giurisdizione non saranno più possibili quando sulla
questione di giurisdizione si è pronunciata a sezioni unite
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