Le questioni di giurisdizione

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Prima dell’individuazione del giudice competente, l’attore ha l’onere di individuare il giudice che ha giurisdizione sul caso che intende sottoporgli. Eseguita questa scelta, e, come già detto in precedenza, supposto che questi sia il giudice civile, proporrà la domanda innanzi al tribunale (o giudice di pace) competente.

Questa scelta dell’attore, però, potrebbe non essere condivisa dal convenuto o dallo stesso giudice che potrebbe ritenere di essere sfornito di giurisdizione, perché la causa potrebbe spettare al giudice amministrativo, o non spettare a qualsiasi altro giudice, poiché si tratta di materia che riguarda la pubblica amministrazione (difetto assoluto di giurisdizione).

L’articolo di riferimento, in entrambi i casi, è il 37, che così recita: ” Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo”.

Nei casi previsti dall’art. 37 è quindi accaduto che il giudice d’ufficio o su eccezione della parte (di regola il convenuto), con sentenza dichiari di essere sfornito di giurisdizione, sentenza che potrà essere impugnata, fino a giungere alla Corte di cassazione, oppure non essere impugnata, e passare in giudicato.

Il problema che si pone, in questi casi, è di stabilire la sorte del processo che si è tenuto innanzi al giudice sfornito di giurisdizione.

A tale problema ha cercato di fornire risposta l’art. 59 della l. 69\2009 introducendo nel nostro ordinamento il c.d. principio della traslatio judicii.

Secondo il primo comma del citato art. 59 il giudice può dichiarare il suo difetto di giurisdizione, e se c’è un altro giudice fornito di giurisdizione, lo indica nel provvedimento in cui ha declinato la propria giurisdizione.

Entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento che ha deciso la giurisdizione, le parti possono riassumere il processo innanzi al giudice indicato; in tal modo gli effetti processuali e sostanziali della domanda già proposta innanzi al primo giudice saranno fatti salvi sin dal momento della proposizione di quella prima domanda, salve, però, le preclusioni e decadenze già intervenute, ma le prove già raccolte potranno essere valutate come dal nuovo giudice come argomenti di prova.

Se, invece, le parti non rispettano il termine dei tre mesi, il processo in precedenza instaurato si estingue, e nel caso sia comunque proseguito o riassunto, il giudice provvederà a dichiararne l’estinzione.
Potrebbe accadere, però, che le parti rispettino il termine dei tre mesi e il processo sia riassunto, cioè proseguito grazie a un atto di riassunzione, innanzi al giudice indicato in questa sentenza. In questo caso può accadere che:

a) il nuovo giudice non contesti la decisione à il processo continua davanti a lui;

b) il nuovo giudice ritiene di essere a sua volta sfornito di giurisdizione à può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito; il giudice solleverà, quindi, il regolamento di giurisdizione d’ufficio.

c) una delle parti ritiene che il giudice adito con l’atto di riassunzione non abbia giurisdizione à può proporre regolamento di giurisdizione ex art. 41.

Per tutte queste ipotesi bisogna osservare che le contestazioni sulla giurisdizione non saranno più possibili quando sulla questione di giurisdizione si è pronunciata a sezioni unite la Corte di cassazione.

 

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