Abbiamo visto dagli schemi e dai testi, che le parti
chiedono al giudice l’ammissione delle prove, oppure le producono in giudizio.
Abbiamo anche visto che queste richieste, o produzioni,
non possono avvenire in ogni stato del processo.
È vero, infatti, che le parti possono chiedere o produrre
prove fino alla prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 183, o,
eventualmente, nella trattazione scritta; dopo questa fase non sarà più
possibile indicare nuove prove, salvi casi particolari, come nell’ipotesi del
giuramento, o quando la parte chieda di essere rimessa in termini ai sensi
dell’art. 153.
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