Le prove

 Abbiamo visto dagli schemi e dai testi, che le parti chiedono al giudice l’ammissione delle prove, oppure le producono in giudizio.

Abbiamo anche visto che queste richieste, o produzioni, non possono avvenire in ogni stato del processo.

È vero, infatti, che le parti possono chiedere o produrre prove fino alla prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 183, o, eventualmente, nella trattazione scritta; dopo questa fase non sarà più possibile indicare nuove prove, salvi casi particolari, come nell’ipotesi del giuramento, o quando la parte chieda di essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 153.

Poiché è nella fase della trattazione che vengono in rilevo le prove, è opportuno occuparcene nei successivi paragrafi; 

 

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