Le impugnazioni in generale

Nel nostro ordinamento vige la regola del doppio grado di giudizio, nel senso che, normalmente, la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, può essere impugnata davanti ad un altro giudice al fine di provocarne un riesame e ottenerne una riforma. In realtà non si tratta di una nuova azione e di un nuovo processo, ma dello stesso potere già esercitato in primo grado, che si atteggia in maniera formalmente diversa secondo il tipo d’impugnazione che s’intende proporre.

Il codice di procedura civile disciplina agli artt. 323 e ss. le impugnazioni in generale, dettando, poi, una serie di regole specifiche per i singoli mezzi d’impugnazione.I mezzi d’impugnazione secondo l’art 323 del codice di rito sono:

1) L’Appello;

2) Il Ricorso per cassazione;

3) La Revocazione;

4) L’Opposizione di terzo;

5) Il regolamento di competenza necessario e facoltativo.

Nonostante che l’art. 323 includa tra i mezzi d’impugnazione il regolamento di competenza, è dubbio se tale istituto possa ancora essere considerato in questo modo, perché, almeno nel caso di regolamento necessario ex art. 42, può essere proposto contro le ordinanze che decidono sulla competenza e non più contro le sentenze, come normalmente accade per i mezzi di impugnazione che sono stati concepiti come rimedi contro le sentenze e non contro le ordinanze.

Le differenze tra i vari mezzi d’impugnazione sono notevoli, ma possiamo cominciare a distinguerli secondo vari criteri. 

a) Ordinari e straordinari.

La prima distinzione riguarda i mezzi d’impugnazione ordinari e i mezzi d’impugnazione straordinari.

Sono mezzi ordinari quelli che possono essere proposti contro sentenze non ancora passate in giudicato formale ex art. 324. La proposizione di tali impugnazioni nei termini indicati dalla legge impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e consente la continuazione del processo.

I mezzi d’impugnazione ordinari sono l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione ordinaria.

Sono mezzi d’impugnazione straordinari quelli che possono essere proposti anche contro sentenze passate in giudicato e sono la revocazione straordinaria e l’opposizione di terzo.

b) A critica libera e a critica vincolata.

Sono mezzi d’impugnazione a critica libera quelli che permettono di “criticare” la sentenza per un qualsiasi motivo, compresa la semplice ingiustizia. L’unico mezzo di tal genere è l’appello.

Sono mezzi d’impugnazione a critica vincolata quelli che non permettono di “criticare” la sentenza per qualsiasi motivo, ma solo per determinati motivi, rigorosamente stabiliti dal codice di rito. Sono mezzi d’impugnazione a critica vincolata: il ricorso per cassazione, la revocazione, l’opposizione di terzo, il regolamento di competenza.

c) Riguardo al tipo di giudice che deve decidere sull’impugnazione.

Altro criterio si fonda sul giudice chiamato a decidere l’impugnazione. Nel caso dell’appello e del ricorso per cassazione si tratta di un giudice diverso rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza impugnata. Nel caso della revocazione e dell’opposizione di terzo si tratta dello stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

d) Sostitutivi e Rescindenti.

La sentenza pronunciata in seguito alle impugnazioni sostitutive porta a una nuova decisione che, quindi, si sostituisce alla sentenza impugnata. Mezzo d’impugnazione sostitutivo è l’appello che provoca una nuova decisione sulla causa, anche se limitata ai motivi per i quali è stato proposto.

Nelle impugnazioni rescindenti vi sono, invece, due fasi:

1. la fase rescindente, attraverso la quale si annulla il provvedimento impugnato;

2. la fase rescissoria, con la quale si sostituisce una nuova pronuncia a quella annullata in seguito allo svolgimento della fase rescissoria.

In alcuni giudizi d’impugnazione (es. ricorso per cassazione) le due fasi si svolgono davanti a giudici differenti; in altri (es. revocazione) si svolgono in momenti diversi ma davanti allo stesso giudice.

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