Nel nostro ordinamento vige la regola del doppio grado di
giudizio, nel senso che, normalmente, la sentenza pronunciata dal giudice di
primo grado, può essere impugnata davanti ad un altro giudice al fine di
provocarne un riesame e ottenerne una riforma. In realtà non si tratta di una
nuova azione e di un nuovo processo, ma dello stesso potere già esercitato in
primo grado, che si atteggia in maniera formalmente diversa secondo il tipo
d’impugnazione che s’intende proporre.
Il codice di procedura civile disciplina agli artt. 323 e
ss. le impugnazioni in generale, dettando, poi, una serie di regole specifiche
per i singoli mezzi d’impugnazione.I mezzi d’impugnazione secondo l’art 323 del codice di
rito sono:
1) L’Appello;
2) Il Ricorso per cassazione;
3)
4) L’Opposizione di terzo;
5) Il regolamento di competenza necessario e facoltativo.
Nonostante che l’art. 323 includa tra i mezzi
d’impugnazione il regolamento di competenza, è dubbio se tale istituto possa
ancora essere considerato in questo modo, perché, almeno nel caso di regolamento
necessario ex art. 42, può essere proposto contro le ordinanze che decidono
sulla competenza e non più contro le sentenze, come normalmente accade per i
mezzi di impugnazione che sono stati concepiti come rimedi contro le sentenze e
non contro le ordinanze.
Le differenze tra i vari mezzi d’impugnazione sono
notevoli, ma possiamo cominciare a distinguerli secondo vari criteri.
a) Ordinari e straordinari.
La prima distinzione riguarda i mezzi d’impugnazione
ordinari e i mezzi d’impugnazione straordinari.
Sono mezzi ordinari quelli che possono essere proposti
contro sentenze non ancora passate in giudicato formale ex art. 324. La
proposizione di tali impugnazioni nei termini indicati dalla legge impedisce il
passaggio in giudicato della sentenza e consente la continuazione del processo.
I mezzi d’impugnazione ordinari sono l’appello, il
ricorso per cassazione e la revocazione ordinaria.
Sono mezzi d’impugnazione straordinari quelli che possono
essere proposti anche contro sentenze passate in giudicato e sono la revocazione
straordinaria e l’opposizione di terzo.
b) A critica libera e a critica vincolata.
Sono mezzi d’impugnazione a critica libera quelli che
permettono di “criticare” la sentenza per un qualsiasi motivo, compresa la
semplice ingiustizia. L’unico mezzo di tal genere è l’appello.
Sono mezzi d’impugnazione a critica vincolata quelli che
non permettono di “criticare” la sentenza per qualsiasi motivo, ma solo per
determinati motivi, rigorosamente stabiliti dal codice di rito. Sono mezzi
d’impugnazione a critica vincolata: il ricorso per cassazione, la revocazione,
l’opposizione di terzo, il regolamento di competenza.
c) Riguardo al tipo di giudice che deve decidere
sull’impugnazione.
Altro criterio si fonda sul giudice chiamato a decidere
l’impugnazione. Nel caso dell’appello e del ricorso per cassazione si tratta di
un giudice diverso rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Nel caso della revocazione e dell’opposizione di terzo si tratta dello stesso
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
d) Sostitutivi e Rescindenti.
La sentenza pronunciata in seguito alle impugnazioni
sostitutive porta a una nuova decisione che, quindi, si sostituisce alla
sentenza impugnata. Mezzo d’impugnazione sostitutivo è l’appello che provoca una
nuova decisione sulla causa, anche se limitata ai motivi per i quali è stato
proposto.
Nelle impugnazioni rescindenti vi sono, invece, due fasi:
1. la fase rescindente, attraverso la quale si annulla il
provvedimento impugnato;
2. la fase rescissoria, con la quale si sostituisce una
nuova pronuncia a quella annullata in seguito allo svolgimento della fase
rescissoria.
In alcuni giudizi d’impugnazione (es. ricorso per
cassazione) le due fasi si svolgono davanti a giudici differenti; in altri (es.
revocazione) si svolgono in momenti diversi ma davanti allo stesso giudice.
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