Come già accentato per impugnare
è necessario che la parte rispetti delle condizioni, che sono la legittimazione
a impugnare, l’interesse a impugnare e la possibilità di impugnare quella
sentenza con il mezzo che s’intende proporre.
Cominciamo con la legittimazione
a impugnare, osservando che legittimate a impugnare sono le parti che hanno
partecipato al giudizio precedente.
A differenza della
legittimazione ad agire, necessaria per proporre la domanda in primo grado, la
legittimazione a impugnare non si basa sull’affermazione della parte circa la
titolarità del diritto, ma si fonda sulla partecipazione al giudizio precedente.
Si tratta, quindi, di una condizione facilmente verificabile.
Non tutte le parti che hanno
partecipato al giudizio precedente, però, sono legittimate a impugnare e,
d’altro canto, vi sono dei soggetti che, pur non avendo partecipato al giudizio
precedente, sono legittimati a impugnare.
Non sono legittimati a impugnare in via principale, secondo l’opinione prevalente, gli interventori in via adesiva dipendente ex art. 105, comma 2°, pur avendo partecipato al giudizio di primo grado.
Sono legittimati a impugnare pur
non avendo partecipato al giudizio di primo grado:
1. L’acquirente a titolo particolare della res litigiosa ex
art. 111, comma 4.
2. Il pubblico ministero, per le cause che egli stesso
avrebbe potuto proporre.
3. Il contumace.
Altro requisito necessario per
proporre l’impugnazione è l’interesse a impugnare.
Da non confondere con
l’interesse ad agire, scaturisce dalla soccombenza totale o parziale, cioè dal
non aver visto accolte, in tutto o in parte, le domande proposte nel giudizio
precedente.
Si distinguono due tipi di
soccombenza:
1. La soccombenza formale, che
consiste nel non vedere accolte, in tutto o in parte, le domande proposte;
2. La soccombenza materiale, che
può emergere considerando il vantaggio che si potrebbe ottenere da una nuova
sentenza, pronunciata in seguito all’impugnazione, rispetto alla sentenza già
ottenuta, anche nel caso in cui non si sia formalmente soccombenti.
La soccombenza materiale è
frutto di un’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale non ancora conclusa. Si
considerano ipotesi di soccombenza materiale:
a. Il pregiudizio pratico che potrebbe subire la parte
vittoriosa in seguito al passaggio in giudicato della sentenza.
b. L’essere stato totalmente vittorioso sul merito ma
soccombente su una questione pregiudiziale.
c. Il pregiudizio pratico che può scaturire dalla pronuncia
di una sentenza che dichiari l’estinzione del giudizio.
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