La trattazione scritta

Come abbiamo visto le attività che le parti devono svolgere in prima udienza sono numerose e impegnative, ed è quindi opportuno che l’art.183 preveda che la trattazione si possa svolgere anche per iscritto; in pratica accade che dopo lo svolgimento della attività iniziali da parte del giudice (di cui allo schema 1 del precedente paragrafo), le parti chiedano che parte della trattazione si svolga per iscritto

Vediamo nello schema che segue come si svolge.

Anche in questo caso il giudice deciderà sulle richieste istruttorie delle parti (cioè relative ai mezzi di prova) con ordinanza che sarà presa necessariamente fuori di udienza.

 

 

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione