Come abbiamo visto le attività che le
parti devono svolgere in prima udienza sono numerose e impegnative, ed è quindi
opportuno che l’art.183 preveda che la trattazione si possa svolgere anche per
iscritto; in pratica accade che dopo lo svolgimento della attività iniziali da
parte del giudice (di cui allo schema 1 del precedente paragrafo), le parti
chiedano che parte della trattazione si svolga per iscritto
Vediamo nello schema che segue come si svolge.
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Anche in questo caso il giudice deciderà sulle richieste
istruttorie delle parti (cioè relative ai mezzi di prova) con ordinanza che sarà
presa necessariamente fuori di udienza.
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