Come abbiamo visto le attività che le
parti devono svolgere in prima udienza sono numerose e impegnative, ed è quindi
opportuno che l’art.183 preveda che la trattazione si possa svolgere anche per
iscritto; in pratica accade che dopo lo svolgimento della attività iniziali da
parte del giudice (di cui allo schema 1 del precedente paragrafo), le parti
chiedano che parte della trattazione si svolga per iscritto
Vediamo nello schema che segue come si svolge.
Anche in questo caso il giudice deciderà sulle richieste
istruttorie delle parti (cioè relative ai mezzi di prova) con ordinanza che sarà
presa necessariamente fuori di udienza.
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