Può accadere che il processo
non prosegua tra le parti originarie perché si verificano ipotesi di successione
nel processo, e ciò in due casi:
a) Successione a titolo
universale (art. 110)
b) Successione a titolo
particolare (art. 111)
a) Successione a titolo
universale nel processo (art. 110);
Secondo
l’art. 110: ”Quando la parte vien meno
per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale
o in suo confronto”.
Siamo
evidentemente nel caso di successione a titolo universale, che si verifica in
caso di morte dell’attore o del convenuto, e che, di regola, dà luogo a
interruzione del processo (art. 299 e ss.), ma l’art. 110 si riferisce al venire
meno della parte per morte o “altra causa” e
il riferimento non è alle persone fisiche, ma agli enti, che possono essere, o
meno, sostituiti da altri enti; nel caso in cui questo fenomeno successorio si
verifichi, si applicherà l’art. 110, diversamente, come nel caso in cui l’ente
sia semplicemente posto in liquidazione, non vi sarà l’applicazione di detto
articolo, perché nessun altro ente prenderà il posto di quello posto in
liquidazione.
In merito alla trasformazione e
fusione di società, ricordiamo che non si verifica, almeno dal punto di vista
formale, un’ipotesi successione a titolo universale, poiché l’art. 2498 c.c. in
tema di trasformazione, e l’art. 2450 bis c.c., in tema di fusione, esprimono il
principio della continuità dei rapporti giuridici, senza che vi sia, quindi,
interruzione nel processo eventualmente in corso.
b) Successione a titolo
particolare nel processo (art. 111)
L’art. 111 si riferisce a
un'ipotesi particolare, quella della successione a titolo particolare nel
processo.
Può accadere, infatti, che
durante il processo una delle parti trasferisca il diritto oggetto della lite
giudiziaria.
Tale trasferimento non è
illecito, poiché non sono previste sanzioni a carico della parte che lo compie,
né vi sono divieti al trasferimento; d’altra parte, avendo il legislatore scelto
la strada della trasferibilità del diritto controverso, sono stati previsti dei
meccanismi processuali per evitare che il processo si arresti e per consentire
l’ingresso al terzo acquirente.
L’art. 111 prevede, infatti,
che in caso di trasferimento del diritto, il processo prosegue comunque tra le
parti originarie, ma la sentenza resa tra queste ultime avrà sempre efficacia
anche nei confronti del terzo acquirente, anche se non ha partecipato al
processo.
Lo scopo della norma è chiaro:
evitare che il processo debba continuamente arrestarsi in seguito ad ogni
trasferimento, e salvaguardare la posizione della parte che non ha trasferito il
diritto; in caso di vittoria, non dovrà iniziare un nuovo processo contro il
terzo per vedere riconosciute le sue ragioni.
Si ritiene, ma non senza
contestazioni, che la parte che ha trasferito il diritto assuma la veste di
sostituto processuale poiché è nel processo per una posizione sostanziale che
non gli appartiene.
Vediamo nello schema la
successione ex art. 111.
Osserviamo, riguardo allo
schema, che il trasferimento a titolo particolare può avvenire anche mortis
causa, cioè in seguito a un legato, e, in tal caso, sarà l’erede a proseguire il
giudizio.
In merito poi all’efficacia della sentenza nei confronti
del terzo acquirente, abbiamo visto che questa gli è sempre opponibile, ma
l’ultimo comma del 111 fa salvi gli effetti della trascrizione dell’atto di
acquisto dei beni mobili e del possesso in buona fede per i beni mobili; ciò
vuol dire che se il terzo ha acquistato il bene mobile in buona fede, il suo
acquisto sarà fatto salvo, nonostante che la sentenza sia stata sfavorevole al
suo dante causa (art. 1153 c.c.).
Per i beni immobili bisognerà verificare se sia stata
trascritta prima la domanda giudiziale o prima l’acquisto del bene controverso
(v. art. 2652 c.c.), per verificare gli effetti della sentenza nei confronti
dell’acquirente, successore a titolo particolare.
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