Prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. si concentra gran parte della trattazione. È il cuore del processo di cognizione |
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L’udienza ex art. 183 è il cuore del
processo di cognizione, perché da questa dipenderanno le sorti del processo.
Possiamo distinguere le diverse attività dei protagonisti della vicenda
processuale, il giudice, l’attore e il convenuto.
Il giudice ha il compito, in primo luogo, di verificare la
regolarità del contraddittorio e prendere gli opportuni provvedimenti, nel caso
vi siano delle carenze, mentre l’attore e il convenuto saranno maggiormente
impegnati nel sostenere le reciproche posizioni.
Vediamo lo schema della prima udienza, per poi
approfondirne i vari aspetti.
Lo schema si dividerà in quattro parti:
Come si vede il giudice assume la direzione della causa, che, a norma dell’art. 180, si svolge oralmente, anche se della trattazione della causa, si redige processo verbale.
Come si vede il giudice assume la direzione della causa,
che, a norma dell’art. 180, si svolge oralmente, anche se della trattazione
della causa, si redige processo verbale.
Vediamo, ora, cosa può fare l'attore.
Di fronte alle repliche dell’attore al convenuto deve
essere data la possibilità di contro replicare, e infatti:
Vediamo, infine, le attività che entrambe le parti
possono svolgere nella prima udienza.
Cessate queste attività il giudice potrà finalmente
valutare l’ammissibilità dei mezzi prova richiesti; l’ammissione avviene in
udienza, (o al di fuori di udienza nel caso in cui il giudice intenda riservarsi
la decisone) e, nel caso in cui il giudice ammetta le prove, fissa direttamente
nella stessa ordinanza di ammissione la data dell’udienza per la loro
assunzione.
C’è anche la possibilità che il giudice ritenga di dover
ammettere prove d’ufficio, non richieste dalle parti, ma in tal caso deve
concedere alle parti due termini perentori:
1. un primo termine perentorio entro il quale le parti
dovranno indicare altri mezzi di prova in relazione a quelli ammessi d’ufficio
dal giudice;
2. un secondo termine perentorio per depositare una
memoria di replica, in relazione ai nuovi mezzi di prova indicati dalle parti.
In questa memoria di replica le parti avanzeranno
osservazioni circa i nuovi mezzi di prova richiesti.
Il giudice, alla fine di quest’attività ammetterà (se vi
sono le condizioni di legge) le nuove prove con ordinanza, che potrà essere
comunicata alle parti anche con mezzi telematici, oltre che con biglietto di
cancelleria.
Nella stessa ordinanza il giudice potrebbe anche disporre
l’interrogatorio libero delle parti, cioè potrebbe volerle sentire personalmente
sui fatti causa.
La mancata comparizione di una parte sarà valutata
sfavorevolmente dal giudice come argomento di prova e, d’altro canto, anche le
risposte date dalle parti nell’interrogatorio libero saranno valutate come
argomenti di prova (art. 116).
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