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L’art. 37 comma 2 si occupava anche della
giurisdizione nei confronti dello straniero disponendo che: “Il
difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è
rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo
relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero;
in ogni altro caso è rilevato, egualmente d'ufficio, dal giudice se il convenuto
è contumace, e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non
abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana”.
Come si vede il giudice italiano era, di regola, sfornito
di giurisdizione nei confronti dello straniero, ed era obbligato a dichiarare il
suo difetto di giurisdizione.
Questo comma è però stato abrogato dalla l. n.218\1995
(riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato) che ha
stabilito i casi in cui la giurisdizione spetta al giudice italiano.
Gli articoli 3 e 4 della citata legge,
dettano i criteri in base ai quali sussiste la giurisdizione del
giudice italiano che si avrà:
a) quando il convenuto (italiano o straniero) è
domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato
a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli
altri casi in cui è prevista dalla legge;
b) secondo i criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del
titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo,
firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968;
c) quando sussistono i criteri per radicare la competenza
per territorio di un giudice italiano;
d) quando, al di fuori dei casi precedenti, le parti
l’abbiano comunque accettata e tale accettazione sia provata per iscritto,
oppure quando il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di
giurisdizione nel primo atto difensivo.
Come si vede si può scegliere la giurisdizione italiana
anche convenzionalmente, ma, d’altro canto, può accadere che soggetti sottoposti
alla giurisdizione italiana, scelgano concordemente la giurisdizione di un
giudice straniero, o, anche, un arbitro straniero. Tale scelta è però possibile
a tre condizioni:
In ogni caso, se non sussiste la giurisdizione del
giudice italiano, il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque
stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia
espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. Se, invece, il
convenuto è contumace, è rilevato dal giudice d'ufficio, in qualunque stato e
grado del processo.
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