La giurisdizione

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Per definire la giurisdizione bisogna partire da lontano; secondo la tripartizione illuministica i poteri dello Stato sono tre:

1. potere legislativo, ha il compito di formare atti normativi generali e astratti che hanno il valore di legge, di regola spetta al parlamento.

2. potere esecutivo, ha il compito di dare attuazione alle norme di legge e di amministrare lo Stato, questo potere è di regola attribuito al Governo.

3. potere giurisdizionale, ha il compito di applicare e interpretare le norme; tale potere è, di regola, attribuito alla magistratura ex art. 102 Cost.

Non approfondiamo in questa sede le problematiche riguardanti tale tripartizione che sono oggetto del diritto costituzionale, (già affrontate in altri miei lavori), ma di certo l’attore prima di proporre la domanda dovrà chiedersi se la situazione è tutelabile davanti a un giudice; potrebbe, infatti, accadere che si tratti di un interesse semplice, non tutelabile davanti a un qualsiasi giudice.

Ammesso che si tratti di una situazione tutelabile in via giurisdizionale, bisognerà vedere a quale tipo di giudice rivolgersi, e quindi scegliere la giurisdizione, e abbiamo in Italia, almeno tre tipi di giurisdizione:

1. Giurisdizione penale: si occupa di reati, e quindi di fattispecie che producono come conseguenza una pena detta criminale (ergastolo, reclusione, multa, per i delitti; arresto e ammenda per le contravvenzioni).

2. Giurisdizione amministrativa: in passato la distinzione era tra interessi legittimi, spettante ai giudici amministrativi (Tar- Consiglio di Stato) e diritti soggettivi, spettante ai giudici ordinari civili. Ormai questa distinzione ha carattere residuale, e sarà necessario andare a verificare caso per caso cosa dispone la legge in merito alla giurisdizione dei giudici amministrativi e civili. Fondamentale, in proposito, il riferimento al codice del processo amministrativo.

3. Giurisdizione civile: è residuale rispetto alle altre due, di regola fa riferimento a diritti soggettivi.

 

Nel nostro caso diamo per scontato che l’attore sia giunto alla conclusione che vi sia giurisdizione del giudice civile e del giudice civile italiano, poiché ha risolto i problemi di una eventuale giurisdizione di un giudice straniero, problemi che si pongono quando il convenuto è uno straniero e che sono risolti dalla l.   218\1995  artt. da 3 a 11.

Ma potrebbe porsi ancora un problema.

Potrebbe darsi che la causa, in virtù di convenzioni stipulate tra le parti, spetti ad arbitri, e la Corte Costituzionale ha ormai stabilito che la funzione giurisdizionale può essere esercitata, ex art. 24 Cost. anche da arbitri, cioè anche da giudici privati (vedi decisioni nn. 2\1963 e  127\1977).

La materia è regolata dagli articoli 806 e ss. c.p.c. dove si prevede che le parti possano decidere di far regolare da arbitri le loro controversie o attraverso un apposito contratto, che prende il nome di compromesso, o attraverso una clausola inserita in un diverso contratto, che prende il nome di clausola compromissoria (artt. 807 e 808), sempre che la controversia non abbia oggetto diritti indisponibili, e in altri casi previsti dalla legge dove è escluso il giudizio arbitrale (es. esecuzione). La decisione degli arbitri pende il nome di lodo che ha la stessa efficacia della sentenza (art. 824 bis).

 

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