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Per definire la giurisdizione bisogna partire da lontano;
secondo la tripartizione illuministica i poteri dello Stato sono tre:
1.
potere legislativo,
ha il compito di formare atti normativi generali e astratti che hanno il valore
di legge, di regola spetta al parlamento.
2.
potere esecutivo,
ha il compito di dare attuazione alle norme di legge e di amministrare lo Stato,
questo potere è di regola attribuito al Governo.
3.
potere
giurisdizionale, ha il compito di applicare e
interpretare le norme; tale potere è, di regola, attribuito alla magistratura ex
art. 102 Cost.
Non approfondiamo in questa sede le problematiche riguardanti tale tripartizione che sono oggetto del diritto costituzionale, (già affrontate in altri miei lavori), ma di certo l’attore prima di proporre la domanda dovrà chiedersi se la situazione è tutelabile davanti a un giudice; potrebbe, infatti, accadere che si tratti di un interesse semplice, non tutelabile davanti a un qualsiasi giudice.
Ammesso che si tratti di una situazione tutelabile in via
giurisdizionale, bisognerà vedere a quale tipo di giudice rivolgersi, e quindi
scegliere la giurisdizione, e abbiamo in Italia, almeno tre tipi di
giurisdizione:
1.
Giurisdizione
penale: si occupa di reati, e quindi di
fattispecie che producono come conseguenza una pena detta criminale (ergastolo,
reclusione, multa, per i delitti; arresto e ammenda per le contravvenzioni).
2.
Giurisdizione
amministrativa: in passato la distinzione era
tra interessi legittimi, spettante ai giudici amministrativi (Tar- Consiglio di
Stato) e diritti soggettivi, spettante ai giudici ordinari civili. Ormai questa
distinzione ha carattere residuale, e sarà necessario andare a verificare caso
per caso cosa dispone la legge in merito alla giurisdizione dei giudici
amministrativi e civili. Fondamentale, in proposito, il riferimento al codice
del processo amministrativo.
3.
Giurisdizione
civile: è residuale rispetto alle altre due,
di regola fa riferimento a diritti soggettivi.
Nel nostro caso diamo per scontato che
l’attore sia giunto alla conclusione che vi sia giurisdizione del giudice civile
e del giudice civile italiano, poiché ha risolto i problemi di una eventuale
giurisdizione di un giudice straniero, problemi che si pongono quando il
convenuto è uno straniero e che sono risolti dalla l.
218\1995
artt. da
Ma potrebbe porsi ancora un problema.
Potrebbe darsi che la causa, in virtù di
convenzioni stipulate tra le parti, spetti ad arbitri, e
La materia è regolata dagli articoli 806 e ss. c.p.c.
dove si prevede che le parti possano decidere di far regolare da arbitri le loro
controversie o attraverso un apposito contratto, che prende il nome di
compromesso, o attraverso una clausola inserita in un diverso contratto, che
prende il nome di clausola compromissoria (artt. 807 e 808), sempre che la
controversia non abbia oggetto diritti indisponibili, e in altri casi previsti
dalla legge dove è escluso il giudizio arbitrale (es. esecuzione). La decisione
degli arbitri pende il nome di lodo che ha la stessa efficacia della sentenza
(art. 824 bis).
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