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Da quanto detto prima, si può capire come mai si
definisce la competenza come la quantità di potere giurisdizionale che spetta a
giudici appartenenti allo stesso ordine, mentre la giurisdizione fa riferimento
sempre allo stesso potere, ma tra giudici di ordine diverso.
Si tratta di una definizione di carattere
generale, ma, a voler essere pignoli, osserviamo che i rapporti tra giudice
civile e penale che appartengono allo stesso ordine, cioè sono giudici ordinari
ex art. 102 Cost., possono dar luogo a questioni di giurisdizione. Sono invece
giudici speciali i giudici amministrativi, i tribunali militari,
Tornando alla competenza vediamo come deve comportarsi
l’attore nell’individuare il giudice competente, e per far ciò dovrà considerare
i tre tipi di competenza che sono:
1.Competenza
per materia, che fa riferimento al
tipo di affare da trattare.
2.Competenza
per valore, che fa riferimento al
valore economico della controversia.
3.Competenza
per territorio, che fa riferimento al
luogo dove è situato il giudice che dovrà trattare la causa.
Come farà quindi l’attore a sapere chi sarà il giudice
competente?
Semplice, sarà sufficiente che analizzi la situazione
giuridica e di fatto che intende sottoporre alla cognizione del giudice, e porla
a confronto con gli articoli 7 e 9 del codice di rito, che individua la
competenza del giudice di pace e del tribunale.
Vediamo
i diversi casi.
Competenza del giudice di pace art. 7 (come modificata dalla l. n.
69\2009). Per le cause relative a beni mobili: da € 0,1
a ---> € 5.000 Per le cause relative al risarcimento del danno
provocato dalla circolazione di veicoli e natanti: da € 0,1
a ---------------------------> € 20.000
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Come si vede l’art. 7 indica criteri misti di materia e
valore, perché prima fa riferimento all’oggetto del processo, i beni mobili, e
poi lo rapporta al valore di detti beni, e tra i beni mobili comprendiamo,
ovviamente, anche la richiesta di somme di denaro.
Poiché l’art. 7 non fa alcun riferimento ai beni
immobili, comprendiamo che il giudice di pace non è mai competente per le cause
relative a beni immobili, tranne per i casi di competenza per materia esclusiva.
L’art. 7 al comma 3 ci offre anche la possibilità di
parlare della competenza esclusiva per materia, riferita al giudice di pace, una
competenza che, quando c’è, rende irrilevante, ai fini della competenza, il
valore della causa, dovendo essere trattata sempre da quel giudice determinato
dalla legge, ed infatti il citato comma 3 dispone che il g.d.p. è comunque
competente qualunque ne sia il valore della causa:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed
osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi
riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità
d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o
detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di
fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che
superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori
da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
In questi casi l’attore dovrà sempre citare il convenuto
innanzi al g.d.p. dovendosi porre il solo problema della competenza per
territorio.
Passiamo ora alla competenza del tribunale,
disciplinata dall’art. 9.
In primo luogo osserviamo che il tribunale è competente
per tutte le cause che non sono di competenza del g.d.p.; la sua competenza è
quindi residuale, e infatti dispone il comma 1 dell’art. 9 che:
“Il
tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro
giudice”.
Anche il tribunale, tuttavia, ha una sua competenza per
materia esclusiva, riportata dal comma 2 dell’art. 9, secondo cui:
“Il
tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di
imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e
ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in
generale, per ogni causa di valore indeterminabile”.
Notiamo, riguardo a questa competenza
esclusiva, che per le imposte e tasse il tribunale ha una competenza residuale,
perché la materia è stata assegnata alle Commissioni Tributarie ex art.
Per i beni immobili abbiamo già detto che il g.d.p. non è
mai competente, e quindi questa spetta di regola al tribunale qualunque ne sia
il valore.
Degno di nota è poi il riferimento alle cause di valore
indeterminabile, cioè cause di cui non è possibile calcolarne il valore, che si
distinguono da quelle di valore indeterminato, dove pure essendo possibile
determinarne il valore, non si è poi eseguita tale operazione.
La legge 10 dicembre 2012 n. 219 e il decreto legislativo
28 dicembre 2013 n. 154, hanno profondamente modificato l’art. 38 disposizioni
di attuazione al codice civile, che ripartisce la competenza tra tribunale
ordinario e tribunale per i minorenni. Il tribunale dei minorenni si occupa dei
procedimenti che vedono coinvolti minori in sede penale e civile.
Si tratta di un giudice collegiale composto di quattro
membri di cui due togati, e altri due onorari esperti in materie sociali, come
psicologia infantile e sociologia, ritenuti più adatti a esprimersi su questioni
relative a minori.
In questa sede ci interessa la competenza del tribunale
dei minorenni per i procedimenti civili, ed è quindi utile riportare il nuovo
testo dell’art. 38 disp. att. al codice civile.
1.
Sono di competenza del
tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90,
330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i
procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale
per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio
di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice
civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche
per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo,
spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i
minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice
civile.
2. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti
relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di
una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e
di mantenimento
dei
minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile.
3. Fermo restando quanto previsto per le azioni di
stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente
esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è
emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione
di corte di appello per i minorenni.
Particolarmente importante, per la
suddivisione delle competenze fra tribunale ordinario e quello per i minorenni,
è il secondo comma dell’art. 38, lì dove si afferma che: “Sono
emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali
non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziari”.
Possiamo quindi trarre la regola che tutto quello che
riguarda i minori che non è di competenza del tribunale per i minorenni è di
competenza del tribunale ordinario. Può sembrare poco, ma i provvedimenti
legislativi che abbiamo prima citato, modificando l’art. 38, hanno sottratto
molte competenze al tribunale dei minorenni, aumentando quelle del tribunale
ordinario, che, attualmente, è competente per molti procedimenti che riguardano
minori. Il tribunale per i minorenni resta competente per i procedimenti ex art.
333 del codice civile, cioè nel caso di condotta del genitore pregiudizievole ai
figli, ma la competenza sarà del tribunale ordinario quando tale questione si
pone nel corso di un giudizio di separazione o divorzio o sulla responsabilità
genitoriale ex art. 316 c.c.
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