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L’atto di citazione è regolato dall’art. 163 del codice
di procedura civile; con quest’atto l’attore, cioè chi propone la domanda,
intende raggiungere due scopi:
Per raggiungere
questi scopi sarà necessario che l’attore segua esattamente lo schema dell’art.
163, che, in realtà, può essere diviso in due parti
vocatio in ius e edictio
actionis.
La vocatio in ius
fa riferimento a quegli elementi che permettono di chiamare correttamente il
convenuto in giudizio, e sono dettati dalla logica e dal buon senso; se do un
appuntamento ad un amico, devo anche dirgli il giorno, l’ora e il luogo dove
dovremo incontrarci.
La stessa cosa deve fare l’attore, che deve indicare, il
tribunale, le sue generalità complete di residenza, quelle del convenuto con
l’indicazione della sua residenza, le generalità di eventuali rappresentanti
suoi o del convenuto, il giorno dell’udienza di comparizione, l’avvertimento al
convenuto di costituirsi almeno 20 gg. di questa udienza se non vuole incorrere
in gravi decadenze, e ancora, i mezzi di prova e l’indicazione della procura
rilasciata all’avvocato che lo assiste. Per la ricezione di atti in via
telematica nella citazione è anche necessario indicare l’indirizzo di posta
elettronica dell’attore.
Ma questo non basta; l’attore deve anche
illustrare le sue richieste al convenuto e al giudice,
cioè gli elementi
dell’edictio actionis che sono: le ragioni
della domanda, cioè elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda (n. 3 art.
163), e l’oggetto, il petitum, il bene della vita che vuole dal convenuto e,
ancora, il provvedimento richiesto al giudice, la sentenza.
Vediamo lo schema.
Nota Bene
Se l’attore omette o indica in maniera assolutamente
incerta i numeri 1 e 2 dell’art. 163 o dimentica di inserire l’avvertimento del
n. 7 del 163 o omette di indicare il giorno di comparizione o assegna un termine
di comparizione troppo breve, (n.7 art. 163) la citazione è nulla ex art. 164
per vizi della vocatio in ius.
Se l’attore omette o indica in maniera assolutamente
incerta il requisito del n. 3 dell’art. 163 oppure non manca l’esposizione dei
fatti di cui al n.4 del 163 la citazione è nulla ex art. 164 comma 4 per vizi
della edictio actionis.
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